Cassazione Civile, Ordinanza n. 24989/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Gli originari attori avevano convenuto in giudizio la proprietaria del fondo vicino chiedendo che fosse accertata l’inesistenza di una servitù di scarico di acque asseritamente esercitata a carico del loro fondo. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, rigettando l’azione negatoria e ritenendo in sostanza che la conduttura di scarico dovesse essere mantenuta. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto tre censure: 1) nullità della sentenza per motivazione/apparato argomentativo incoerente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la Corte territoriale aveva escluso l’esistenza di una servitù in difetto di forma scritta, ma poi aveva comunque affermato la permanenza della conduttura in base a un consenso del dante causa; 2) violazione delle regole sulla prova e dell’art. 2697 c.c., perché il giudice di merito avrebbe attribuito rilievo a un preteso diritto di un terzo estraneo al giudizio di allacciarsi provvisoriamente alla conduttura e ne avrebbe poi trasformato l’allaccio in un assetto definitivo; 3) violazione delle norme sulle servitù prediali e sulla forma degli atti costitutivi, poiché la sentenza impugnata avrebbe di fatto riconosciuto un onere permanente sul fondo attoreo pur negando la configurabilità di una servitù per difetto di forma scritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondate, esaminandole congiuntamente, tutte le censure. Ha rilevato un contrasto logico insanabile nella sentenza d’appello: da un lato essa escludeva la configurabilità di una servitù in mancanza di forma scritta, dall’altro valorizzava un consenso meramente provvisorio all’installazione della condotta per trarne la conclusione che l’onere dovesse comunque permanere. Ha inoltre osservato che la resistente non aveva mai domandato il riconoscimento di un diritto personale a mantenere la condotta, avendo sempre insistito per l’esistenza di una servitù, e che il giudice di merito non aveva esaminato il tema dell’eventuale efficacia del consenso prestato da uno solo dei comproprietari del fondo servente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla decisione d’appello che avrebbe attribuito un diverso fondamento alla pretesa della resistente.
Richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione logicamente incoerente.
Richiamato insieme agli artt. 112 e 132 c.p.c. come parametro della censura sulla motivazione della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come vizio dedotto per nullità della sentenza e del procedimento.
Richiamato come norma sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati, in relazione all’accertamento del giudice di merito.
Richiamato come norma sulla valutazione delle prove, deducendone la violazione per l’uso improprio di elementi probatori.
Richiamato per contestare l’erronea ripartizione dell’onere della prova in ordine all’esistenza e alla natura del preteso diritto di scarico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare la violazione di legge sostanziale e processuale nelle valutazioni del giudice di merito.
Richiamato per la nozione di servitù prediale, al fine di contestare il riconoscimento di un peso permanente sul fondo senza valido titolo.
Richiamato in tema di modi di costituzione della servitù.
Richiamato per la costituzione della servitù per contratto o testamento e, comunque, per iscritto quando richiesto.
Richiamato in relazione alla forma degli atti costitutivi della servitù e alla necessità del requisito formale.
Richiamato per il requisito della forma scritta nei contratti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari.
Massime di principio
- Quando il giudice esclude la configurabilità di una servitù per difetto del requisito formale, non può poi mantenere stabilmente lo stesso peso sul fondo facendo leva su un’autorizzazione solo temporanea, se tale autorizzazione è incompatibile con un assetto definitivo del rapporto.
- La decisione che attribuisca alla condotta delle parti una qualificazione giuridica diversa da quella dedotta in giudizio deve restare coerente con il petitum e con la causa petendi effettivamente coltivati nel processo; non è consentito fondare la statuizione finale su un diritto mai richiesto dalla parte interessata.
- Nel caso di comunione del fondo servente, il consenso all’utilizzazione del bene prestato da uno solo dei comproprietari non può essere automaticamente considerato idoneo a vincolare gli altri senza una specifica verifica della sua efficacia nei confronti della comunione.
- In presenza di censure logicamente e giuridicamente connesse, il contrasto interno della motivazione e l’omessa considerazione di un punto decisivo possono integrare un vizio idoneo a determinare la cassazione con rinvio.
- La prova dell’esistenza e della natura del diritto vantato sul fondo altrui deve essere coerente con il titolo dedotto e con le forme richieste dall’ordinamento per la costituzione dei diritti reali immobiliari.
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