Cassazione Penale, Ordinanza n. 19519/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 707 c.p. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e dell'elemento probatorio. Il secondo motivo lamentava vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché generico e privo di specifico confronto con la motivazione d'appello, che aveva valorizzato i precedenti per delitti contro il patrimonio dell'imputato, il fermo alla guida di un'auto e il rinvenimento nel veicolo di numerosi oggetti atti ad aprire o forzare serrature, senza valida giustificazione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
Norme richiamate
Norma posta a base della condanna di merito; la Corte ne ha ritenuto non efficacemente censurata in cassazione la configurabilità in fatto, alla luce degli elementi valorizzati dai giudici di merito.
circostanze attenuanti generiche
Il loro mancato riconoscimento è stato ritenuto legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
È il riferimento implicito alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura di vizio di motivazione che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, se non vi è un effettivo confronto con la struttura argomentativa della sentenza impugnata.
- La contestazione sulla configurabilità del reato deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione di merito; in difetto di specificità il motivo è inammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, dell'assenza di elementi positivi valutabili in favore dell'imputato.
- La presenza di precedenti specifici o comunque significativi, unitamente al rinvenimento di strumenti idonei a commettere reati contro il patrimonio e alla mancanza di spiegazioni plausibili, può costituire base motivazionale sufficiente per confermare la responsabilità per la fattispecie contestata.
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