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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21400/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna che aveva annullato, quanto al capo 1), la misura cautelare per il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), ritenendo che i fatti contestati (attività sindacale conflittuale, picchettaggi, scontri, presunte attività di sabotaggio) configurassero un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti- fine. Il PM contestava la ricostruzione del Tribunale che avrebbe confuso il "fine" con i "motivi" dell'associazione e avrebbe illegittimamente escluso la fattispecie nonostante la gravità indiziaria. Separatamente il difensore Losco, per Milani, impugnava la decisione sul profilo cautelare ai sensi dell'art. 309(9) c.p.p., sostenendo che la sostituzione della misura (da divieto di dimora nel Comune di Piacenza all'obbligo di presentazione tre volte a settimana) fosse piu' gravosa e dunque illegittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per essere, in sostanza, deduzioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Ha confermato l'esclusione della sussistenza della gravità indiziaria rispetto al delitto di associazione a delinquere perché il Tribunale del riesame ha ritenuto che i comportamenti contestati si confondono con l'attività e le finalità sindacali, e gli elementi probatori raccolti fossero insufficienti a dimostrare, nel limitato vaglio cautelare, un programma criminoso distinto dagli scopi sindacali. Quanto all'eccezione di Losco, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: nel sistema delle misure cautelari il divieto di dimora è più afflittivo dell'obbligo di presentazione e la ricostruzione contraria introdotta in Cassazione era una deduzione di fatto inammissibile. Ha condannato il ricorrente Milani al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (associazione a delinquere)

    La Corte rileva che per configurare l'art. 416 c.p. è necessario dimostrare un vincolo associativo finalizzato alla commissione di reati come fine; non è sufficiente che alcuni comportamenti, pur violenti o illeciti, si svolgano nell'ambito di attività sindacali. Se i reati sono riconducibili a modalità di lotta sindacale o sono reati-mezzo al servizio di fini sindacali leciti, l'elemento soggettivo del fine criminoso risulta assente e la fattispecie associativa non ricorre.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Consente al Tribunale del riesame di modificare la misura cautelare in accoglimento del riesame. La Corte sottolinea che la sostituzione è legittima purché la misura sostitutiva non sia più afflittiva; nel confronto sistematico delle misure il divieto di dimora è ritenuto più grave dell'obbligo di presentazione alla P.G.

  • artt. 281-285 cod. proc. pen. (disciplina generale misure cautelari)

    Richiamati a supporto del principio secondo cui le misure cautelari sono graduate e il divieto di dimora ha una maggiore incidenza sulla libertà personale rispetto all'obbligo di presentazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (motivi di ricorso in cassazione)

    Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo del PM in gran parte come richiesta di diversa valutazione di merito, che non è consentita in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen. (sanzione per ricorso infondato)

    Articolo usato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e per disporre, in via equitativa, il versamento di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o abusivo.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al parametro per l'applicazione delle ammende: la Corte non ha ritenuto che il ricorso fosse presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque disposto il versamento equitativo alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mera cd. "lotta sindacale", anche se dura o conflittuale, non travalica automaticamente i confini della legalità fino a costituire un'associazione per delinquere: per l'art. 416 c.p. occorre provare specificamente il fine criminoso distinto dagli scopi sindacali.
  • In sede di riesame cautelare il giudice verifica la gravità indiziaria con riferimento agli elementi disponibili; la loro valutazione è rimessa al giudice di merito e la Corte di Cassazione non può sostituirsi a tale valutazione svolgendo un nuovo esame degli elementi di fatto.
  • Una modifica della misura cautelare ai sensi dell'art. 309 c.p.p. è lecita se la nuova misura risulta complessivamente meno afflittiva; nel confronto delle misure occorre considerare l'impatto concreto sulla libertà personale (es. divieto di dimora è generalmente più gravoso dell'obbligo di presentazione).
  • I ricorsi basati su una diversa e più ampia rilettura degli stessi elementi probatori, senza censure di diritto chiare e specifiche, sono inammissibili per cassazione: i motivi di legittimità devono investire profili giuridici o vizi motivazionali non meramente di fatto.
  • Chi propone ricorsi manifestamente infondati può essere condannato al pagamento delle spese e soggetto a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); dunque va valutato il rischio di impugnare senza solide basi giuridiche o fattuali.

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