Cassazione Civile, Ordinanza n. 13650/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due sanzioni disciplinari irrogate da un ente camerale a un proprio dipendente in relazione a una vicenda connessa a un'ordinanza-ingiunzione amministrativa che li vedeva entrambi destinatari in solido di una sanzione pecuniaria. Il dipendente si sarebbe rifiutato di consegnare all'ente le proprie memorie difensive o il materiale difensivo da lui redatto, subordinando l'adempimento alla consultazione del proprio legale. In primo grado le sanzioni erano state dichiarate nulle; in appello l'ente soccombente ha impugnato solo una delle due statuizioni, ma la Corte territoriale ha comunque ritenuto tardiva e infondata nel merito la contestazione disciplinare. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: 1) motivazione apparente, incomprensibile e contraddittoria, lamentando una pretesa riqualificazione del fatto contestato da parte della Corte d'appello; 2) violazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, sostenendo che non vi fosse ancora una notizia di infrazione completa e che la contestazione fosse stata tempestiva solo dopo il consolidarsi dell'inadempimento; 3) ancora vizi di motivazione, censurando l'esclusione della violazione di ordini di servizio e rivendicando il diritto del datore di lavoro a conoscere la ricostruzione dei fatti da parte del dipendente; 4) violazione dell'art. 3 del CCNL, per avere la Corte escluso che l'eventuale violazione dell'ordine di servizio integrasse una mancanza di particolare gravità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi e terzi motivi mirassero in realtà a contestare la valutazione di merito e che la motivazione della sentenza impugnata non fosse affatto apparente o contraddittoria, essendo invece coerente nel ricostruire il fatto contestato e nel valorizzare l'autonomia della posizione del dipendente rispetto a quella dell'ente. Ha inoltre considerato inammissibili anche il secondo e il quarto motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, tendevano a ottenere una rivalutazione dei fatti storici, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi definito in rito con condanna della parte ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità della motivazione è scrutinabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; sono denunciabili in cassazione solo le anomalie motivazionali estreme, non la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è ridotto al minimo costituzionale e non consente più censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione in cassazione.
Invocato dal ricorrente sulla tempestività della contestazione disciplinare; la Corte non accoglie la censura perché essa richiede una rivalutazione del fatto.
art. 3 del CCNL
Invocato per sostenere la gravità della violazione di ordini di servizio; la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto diretta a riesaminare il merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non sono ammissibili doglianze di semplice insufficienza, contraddittorietà o inadeguatezza della motivazione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste formale di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a una nuova valutazione del fatto storico e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione non è apparente quando la sentenza espone in modo coerente le ragioni del convincimento e consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- La censura sulla tempestività della contestazione disciplinare non può essere accolta in cassazione se presuppone una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- La valutazione della gravità della violazione disciplinare, ove fondata su accertamenti di fatto e sull'interpretazione della situazione concreta, non è sindacabile in sede di legittimità se la doglianza si risolve nella richiesta di un riesame del merito.
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