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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19124/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, in giudizio abbreviato, ha confermato la condanna per truffa aggravata dalla minorata difesa. L'unico motivo di ricorso deduce che l'aggravante della minorata difesa non sussisterebbe perché, dopo un primo contatto online, le comunicazioni con la persona offesa si erano sviluppate tramite telefono, riducendo la vulnerabilità della vittima e quindi l'efficacia della minore difesa contestata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte rileva che i giudici di merito avevano applicato la recidiva qualificata nella sua forma più grave, ritenendola prevalente sulle circostanze attenuanti generiche; pertanto, anche qualora si escludesse l'aggravante della minorata difesa, ciò non potrebbe comportare una diminuzione della pena in virtù dell'art. 69, quarto comma, c.p. Inoltre il ricorrente non ha mostrato un interesse specifico, attuale e concreto all'impugnazione; la Corte osserva altresì che la persona offesa aveva sporto formale querela, per cui la questione della procedibilità non muta l'interesse al ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 69, quarto comma, nel senso che la recidiva qualificata nella sua forma più grave può neutralizzare gli effetti di circostanze attenuanti generiche, impedendo che l'elisione di un'altra aggravante determini una riduzione della pena mediante un più favorevole bilanciamento tra circostanze eterogenee.

Massime di principio

  • Se i giudici di merito hanno applicato la recidiva qualificata nella forma più grave, l'eliminazione di una singola aggravante potrebbe non produrre alcuna diminuzione della pena, ai sensi dell'art. 69, quarto comma, c.p.
  • Per proporre un ricorso in Cassazione è necessario un interesse concreto e attuale: se anche l'accoglimento del motivo non muterebbe l'entità della sanzione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • La valutazione dell'aggravante della minorata difesa dipende dal complesso delle circostanze e non si esclude automaticamente solo perché sono avvenute comunicazioni telefoniche successive al primo contatto online; la persistenza della situazione di vulnerabilità al momento dell'induzione è decisiva.
  • La presenza di una querela formale da parte della persona offesa esclude che la questione relativa all'aggravante possa incidere sul regime di procedibilità dell'azione penale in modo da giustificare un interesse all'impugnazione diverso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso si possono applicare conseguenze economiche rilevanti, quali condanna alle spese processuali e pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende commisurata alla colpa che ha determinato l'inammissibilità.

Testo integrale

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