Cassazione Penale, Sentenza n. 33577/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado riqualificando i fatti e rideterminando le pene. Le doglianze principali erano: contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla attendibilità della persona offesa (in particolare in relazione a captazioni effettuate e a omissioni nella denuncia); violazione di legge con riguardo alla procedibilità (artt. 336 e ss. c.p.p. e art. 124 c.p.), poiché la riqualificazione ai sensi dell'art. 393 c.p. ricondurrebbe i fatti a reati perseguibili a querela di parte e la persona offesa aveva presentato solo una denuncia orale senza espressa volontà di punizione; infine veniva dedotto che, dopo la sentenza impugnata, era intervenuta la remissione della querela da parte della persona offesa, poi accettata dai querelati.
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati si sono estinti per intervenuta remissione della querela formalizzata il 5.10.2022 dal procuratore speciale di Andrea D'Alia, persona offesa, e ritualmente accettata dai due imputati tramite procuratori speciali. Per effetto di tale remissione, il giudice di legittimità ha dichiarato l'estinzione del reato, precluso l'esame delle doglianze sostanziali e disposto la condanna dei querelati al pagamento delle spese processuali. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la remissione intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e tempestivamente proposta determina l'estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità, estendendosi ai correi che non l'abbiano ricusata e incidendo sulle statuizioni civili collegate.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva riqualificato i fatti alla luce di questa norma; la riqualificazione ha rilevanza perché può individuare reati perseguibili a querela di parte, incidendo sulla procedibilità.
artt. 336 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento alle norme processuali sulla querela e sulle formalità di procedibilità sollevate dai ricorrenti; il tema è stato però superato dalla remissione intervenuta durante il giudizio di legittimità.
Richiamato nella censura dei ricorrenti in relazione alla procedibilità dei reati riqualificati; la Corte di legittimità non ha approfondito la questione sostanziale in quanto la remissione ha estinto i reati.
Norma richiamata in ordine alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; la Procura ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato in seguito alla remissione della querela.
Giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU., 25.2.2004 Chiasserini; Cass. Pen. 8.7.2014 n. 37688 Gustinetti; Cass. Pen. 28.4.2010 n. 18680 Lo Conte; Cass. Pen. 25.2.2019 n. 19675 Crupi)
Principio consolidato secondo cui la remissione di querela, intervenuta durante la pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, prevale su cause di inammissibilità e si estende ai correi che non l'abbiano ricusata; travolge altresì le statuizioni civili collegate ai reati estinti.
Massime di principio
- La remissione della querela formalizzata regolarmente e accettata dai querelati, se intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, estingue il reato e il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla, precludendo l'esame delle altre doglianze sostanziali.
- Per produrre effetti estintivi la remissione richiede la formale manifestazione (ad esempio davanti a uffici di polizia o altra autorità competente) e l'accettazione da parte dell'imputato; senza accettazione la remissione non estingue il reato nei confronti di quel soggetto.
- La remissione, una volta valida, prevale su eventuali questioni di inammissibilità del ricorso e si estende ai correi che non l'abbiano ricusata; se alcuni correi rifiutano la remissione, l'effetto estintivo riguarda solo coloro che l'hanno accettata.
- Se i fatti sono stati riqualificati in reati perseguibili a querela di parte, l'assenza di una querela formale può costituire problema di procedibilità, ma una remissione successiva valida può comunque determinare l'estinzione del reato.
- La remissione può incidere anche sulle statuizioni civili connesse ai reati estinti: le pretese civili collegate possono risentire dell'estinzione penale e richiedere valutazioni specifiche in sede civile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33519/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33520/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33521/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33522/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33523/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33524/2023 del 01/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →