Cassazione Civile, Ordinanza n. 11787/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze dell'azienda sanitaria locale dal 2006 al 2012, con incarico per l'emergenza territoriale e turnazione su due presidi, e ha sostenuto di non aver ricevuto il pagamento di alcune ore effettivamente lavorate, risultanti dal badge, per specifici mesi del 2011 e del 2012 e per i primi giorni di agosto 2012, chiedendo la condanna al pagamento di una somma determinata. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale non avesse spiegato perché fosse irrilevante la mancata ammissione di ulteriori testimoni e l'omesso esame di tutti i capitoli di prova, lamentando anche la violazione del principio di ricerca della verità materiale; con il secondo ha dedotto omessa motivazione e violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c. per mancata pronuncia sulla richiesta di ammissione di mezzi istruttori reiterata in appello e ritenuta indispensabile ai fini della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello non fosse apparente, poiché fondata sulla mancata formulazione di censure specifiche avverso la decisione di primo grado e sulla genericità e irrilevanza delle doglianze istruttorie; ha inoltre osservato che il giudice di merito conserva un potere discrezionale nella selezione delle prove testimoniali da ammettere e che, nel caso concreto, il ricorrente non aveva indicato specificamente i capitoli di prova non esaminati né spiegato la loro decisività. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni del primo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è infondata quando la sentenza d'appello espone una ragione logica, ancorché sintetica, basata su valutazioni di genericità e irrilevanza delle doglianze istruttorie.
Il mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di appello in materia istruttoria non è sindacabile in cassazione, salvo che la scelta sia giustificata in modo palesemente incongruo o contraddittorio.
La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile quando si risolve nella riproposizione di critiche già dichiarate generiche e prive di specifica decisività.
In appello, l'ammissione di prove è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice; non vi è un diritto incondizionato alla loro ammissione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è configurabile un diritto incondizionato della parte all'ammissione di tutti i testimoni indicati: la scelta dei mezzi istruttori da assumere rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
- La denuncia di motivazione apparente è infondata quando il giudice d'appello esplicita, sia pure sinteticamente, che le doglianze istruttorie sono generiche o irrilevanti e valorizza le prove già acquisite.
- La censura sul mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice di appello è scrutinabile solo se la mancata ammissione risulti palesemente incongrua o contraddittoria; altrimenti non integra vizio deducibile in cassazione.
- Chi contesta l'omessa ammissione di prove deve indicare in modo specifico i capitoli di prova non ammessi e spiegare la loro decisività ai fini della decisione; la doglianza generica è inammissibile.
- La riproposizione in cassazione di questioni istruttorie già vagliate nei gradi di merito, senza specifica deduzione del vizio processuale, non supera il vaglio di ammissibilità.
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