Cassazione Civile, Ordinanza n. 22404/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2005, emesso a seguito di accertamenti bancari. In sede di rinvio, la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che la documentazione prodotta (assegni, atto di compravendita e fatture di spesa) fosse idonea a giustificare le rimesse in relazione all'acquisto di un immobile, con conseguente annullamento integrale dell'atto. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché il giudice di rinvio avrebbe annullato integralmente l'avviso nonostante il rinvio della Cassazione avesse riguardato solo alcune riprese; (2) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente, poiché la CTR non avrebbe spiegato perché non considerare tassabile una ulteriore ripresa di euro 8.000,00, distinta dalle spese di acquisto dell'immobile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha rilevato che, a seguito della precedente cassazione, il giudizio di rinvio era limitato solo ad alcune specifiche riprese dell'accertamento bancario, mentre altre riprese non erano più oggetto di contestazione. La CTR, però, annullando integralmente l'avviso, ha travalicato i limiti del rinvio e ha omesso di chiarire le ragioni della mancata tassazione della ripresa di euro 8.000,00 relativa a un diverso prelievo. Perciò la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti delle domande e delle questioni devolute; la decisione di rinvio che annulli integralmente l'atto oltre l'oggetto residuo del giudizio integra ultrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è deducibile come nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea e non apparente, specificando le ragioni della decisione anche sulle singole riprese contestate.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al perimetro tracciato dalla precedente cassazione e non può estendere la decisione a riprese o questioni ormai estranee al devolutum residuo.
- L'annullamento integrale di un avviso di accertamento è viziato da ultrapetizione quando il rinvio riguardi solo alcune componenti dell'atto e altre riprese siano ormai fuori contestazione.
- In materia tributaria la motivazione deve essere specifica per ciascuna ripresa ancora sub iudice; una motivazione meramente assertiva o che ometta di esaminare un rilievo autonomo integra motivazione apparente.
- Nel contesto degli accertamenti bancari, il contribuente può giustificare le movimentazioni con documentazione idonea, ma il giudice deve verificare puntualmente la corrispondenza tra prova offerta e singole contestazioni dell'Ufficio.
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