Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09394/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del G.i.p. quale giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra due gruppi di reati già giudicati con distinte sentenze di condanna, entrambi commessi in data 13/06/2016. Da un lato vi erano danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; dall'altro il delitto di calunnia. Secondo il giudice dell'esecuzione non emergevano elementi idonei a dimostrare un unico disegno criminoso, poiché la calunnia sarebbe stata ideata solo dopo l'arresto conseguente ai primi fatti, come scelta difensiva estemporanea e non come parte di una programmazione unitaria. Con il ricorso si deduceva violazione di legge, sostenendo che il Tribunale non avesse considerato la valutazione resa nel giudizio di cognizione sul delitto di calunnia, ove la negazione delle attenuanti generiche per l'intensità del dolo e il riferimento a una ricostruzione artefatta dei fatti sarebbero stati indici di un contesto unitario; si richiamava inoltre la testimonianza della persona offesa, dalla quale sarebbe emerso che il ricorrente aveva in precedenza minacciato il maresciallo poi calunniato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto logicamente corretta e conforme ai principi di legittimità la motivazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione tra i reati, valorizzando l'assenza di concreti elementi dimostrativi di una preordinazione unitaria. In particolare, dalla ricostruzione dei fatti emergeva che il maresciallo oggetto della calunnia era intervenuto solo dopo la consumazione dei reati precedenti, sicché il proposito calunnioso non poteva che essere insorto successivamente, come determinazione estemporanea e difensiva. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza di condanna rispetto alla quale si chiedeva la continuazione

  • art. 337 c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza di condanna rispetto alla quale si chiedeva la continuazione

  • art. 582 c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza di condanna rispetto alla quale si chiedeva la continuazione

  • art. 368 c.p.

    richiamato come reato di calunnia rispetto al quale si chiedeva il vincolo della continuazione

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente applicato nella condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 81 c.p.

    norma implicata dal tema della continuazione, che richiede l'unitarietà del disegno criminoso

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede una verifica concreta e rigorosa dell'esistenza di un unico disegno criminoso già presente al momento della commissione del primo reato; non basta la mera vicinanza temporale tra i fatti.
  • Per fondare la continuazione non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici sintomatici tradizionali, come omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale o modalità della condotta, se i reati successivi risultano comunque frutto di una decisione estemporanea.
  • Quando i reati successivi appaiono logicamente e temporalmente subordinati a un evento intervenuto dopo i primi fatti, la loro genesi può essere ricostruita come scelta difensiva sopravvenuta e non come esecuzione di un programma criminoso unitario.
  • In sede di legittimità è manifestamente infondato il ricorso che si limiti a opporre una diversa lettura degli indici della continuazione senza indicare elementi concreti e decisivi idonei a smentire la motivazione del giudice dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.