Cassazione Penale, Ordinanza n. 09715/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva concordato in appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato rispetto all'originaria imputazione. Con il ricorso per cassazione deduceva, con un unico motivo, l'illegalità della pena irrogata e il difetto di motivazione sulla sua determinazione, contestando il quantum della sanzione concordata.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al quantum della pena, osservando che la pena indicata nel concordato in appello non integra di per sé una pena illegale e che, nel patteggiamento in appello, le parti non sono vincolate a criteri legali di determinazione della pena, sicché il sindacato del giudice riguarda solo la congruità della pena finale concordata, non eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione richiamata come base del reato oggetto di concordato, riqualificato in ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.
Norma che disciplina il patteggiamento in appello; nel relativo concordato le parti non sono vincolate da criteri di determinazione della pena come nel giudizio ordinario.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando ne ricorrono i presupposti.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sent. n. 86 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice di legittimità può sindacare la pena concordata solo sotto il profilo della sua congruità complessiva, non potendo trasformare in vizio di illegittimità meri errori di calcolo intervenuti nei passaggi intermedi della determinazione sanzionatoria.
- La pena concordata in sede di patteggiamento in appello non è qualificabile come pena illegale solo perché ritenuta eccessiva o perché frutto di un calcolo asseritamente errato; occorre una vera illegittimità della sanzione, non una contestazione sul quantum.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non risulta che la parte abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata senza formalità di procedura nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Come è indicizzato
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