Sentenza n. 506/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento del diritto del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 20 dicembre 2014, prot. 5574/C14 (CIG 4411145003), emesso dall’ l’Istituto Comprensivo Statale Michele Greco di Manduria (TA)nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione» e, ove occorrer possa, per l’annullamento della nota prot.8663 del 17 gennaio 2023, comunicata in pari data, con la quale l’Istituto Comprensivo Statale Michele Greco ha opposto diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell’importo complessivo di € 1.934,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di revisione dei prezzi relativa a un contratto di servizi di pulizia stipulato mediante adesione a convenzione Consip
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla revisione dei prezzi, maturato dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, nell’ambito di un contratto di servizi di pulizia eseguito in forza di un ordinativo principale di fornitura del dicembre 2013 e della relativa convenzione Consip. Ha inoltre chiesto, ove necessario, l’annullamento del diniego opposto dall’istituto scolastico e la condanna al pagamento di euro 1.934,00 oltre IVA, nonché degli interessi moratori. I motivi riguardavano: il riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 e delle clausole della convenzione e del capitolato; la quantificazione dell’importo revisionale secondo l’indice FOI e le modalità previste dalla lex specialis; la spettanza degli interessi moratori. In via preliminare la ricorrente ha sostenuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche sulle questioni concernenti il quantum della revisione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poiché la controversia riguardava la clausola di revisione del prezzo e il relativo provvedimento applicativo in un contratto di servizi a esecuzione continuata. La giurisdizione amministrativa comprende sia l’an sia il quantum della pretesa revisionale, indipendentemente dalla natura di diritto soggettivo della posizione azionata. Nel merito, il ricorso è stato parzialmente accolto. Il giudice ha accertato il diritto dell’impresa alla revisione dei prezzi per il periodo settembre 2018-29 febbraio 2020, rilevando che l’art. 115 del d.lgs. 163/2006 costituisce norma imperativa, integrativa della volontà negoziale, e che la convenzione Consip e il capitolato prevedevano l’aggiornamento annuale dei prezzi, pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI, a partire dal secondo anno di attività. È stata invece limitata la domanda relativa agli interessi moratori: gli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 sono stati riconosciuti soltanto dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo, e non dalla scadenza dei singoli corrispettivi, poiché prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della relativa scadenza legale o convenzionale non era configurabile la mora. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la reciproca parziale soccombenza e per la recente definizione della questione di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 244 d.lgs. 163/2006
Il Codice del Processo Amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.
La disposizione individua il codice del processo amministrativo quale fonte di disciplina della giurisdizione esclusiva in materia di contratti pubblici.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163.
La giurisdizione esclusiva comprende le controversie sulla clausola revisionale e sul provvedimento applicativo, sia quanto all’an sia quanto al quantum della revisione.
art. 115 d.lgs. 163/2006
Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.
La norma imponeva l’inserimento della clausola revisionale nei contratti di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa e aveva natura imperativa, con integrazione automatica delle pattuizioni difformi.
art. 10, comma 5, della Convenzione Consip
I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 (...) o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La convenzione recepisce il meccanismo legale di revisione e individua, in mancanza dei dati previsti dalla legge, l’indice ISTAT FOI quale parametro sostitutivo.
art. 9.4 del Capitolato tecnico
Annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatasi nell’anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato (...) dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo principale di fornitura.
La clausola stabilisce un aggiornamento annuale integrale del canone, decorrente dopo dodici mesi dall’ordinativo principale, secondo la variazione FOI dell’anno precedente.
Le clausole revisionali imperative integrano automaticamente il contratto; le pattuizioni difformi sono nulle nella parte incompatibile, senza travolgere l’intero contratto.
Gli interessi moratori per transazioni commerciali sono stati riconosciuti soltanto dalla pubblicazione della sentenza, non potendo decorrere anteriormente alla determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e alla relativa scadenza di pagamento.
La disposizione è stata applicata per il rilievo d’ufficio della possibile questione di giurisdizione e per consentire il contraddittorio sulla stessa.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla revisione dei prezzi prevista dall’art. 115 del d.lgs. 163/2006 per contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione periodica o continuativa, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende sia l’accertamento dell’an sia la quantificazione del compenso revisionale, senza che rilevi la natura di diritto soggettivo della posizione azionata.
- L’art. 115 del d.lgs. 163/2006 costituisce norma imperativa e integra automaticamente il contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.; sono pertanto inefficaci o nulle, nella parte incompatibile, le clausole che escludano o comprimano il meccanismo legale di revisione.
- Quando la lex specialis prevede l’aggiornamento annuale del canone nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI, il fornitore ha diritto all’adeguamento a partire dal secondo anno di esecuzione, secondo il parametro e le modalità stabiliti dalla convenzione e dal capitolato.
- La revisione dei prezzi nei contratti pubblici di durata mira a contenere l’alea economica del rapporto, preservando sia la qualità delle prestazioni rese all’amministrazione sia l’equilibrio finanziario del contratto, senza trasformarsi in una garanzia di integrale neutralizzazione di ogni rischio economico.
- Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 sul compenso revisionale non decorrono prima della determinazione sulla spettanza del compenso e della scadenza legale o convenzionale per il pagamento; in assenza di tali presupposti, decorrono dalla pubblicazione della sentenza che accerta il diritto.
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