Cassazione Penale, Sentenza n. 46701/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato il sequestro preventivo dell'immobile a San Giuliano Milanese disposto per violazione dell'art. 44 comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/2001. L'unico motivo di ricorso per cassazione sostiene la apparente motivazione del provvedimento in ordine alla sussistenza del periculum in mora: i ricorrenti osservano che la motivazione è generica sul rischio che la disponibilità dell'immobile consentirebbe la prosecuzione dell'attività edilizia illecita e su un presunto pericolo per l'incolumità di terzi, mentre esistono elementi contrari quali l'avvio di pratiche edilizie di sanatoria e attività già in parte tese alla rimozione dell'abuso
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale del riesame di Lodi per un nuovo esame in relazione alla sussistenza del periculum in mora. Il Collegio ha ritenuto che, pur essendo corretto affermare che la sola intenzione di avviare una pratica di sanatoria non sia sufficiente a impedire il sequestro, nel caso di opere edilizie totalmente ultimate la valutazione del periculum richiede una motivazione specifica e approfondita sulle conseguenze della libera disponibilità del bene sull'assetto del territorio e, nel caso concreto, l'ordinanza era apodittica e assertiva rispetto al pericolo per l'incolumità di terzi e quindi carente sotto il profilo motivazionale
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001 art. 44 comma 1 lett. b)
Norma di riferimento per i reati edilizi che ha fondato il sequestro preventivo dell'immobile: la violazione edilizia è il fatto-reato che ha giustificato il provvedimento cautelare
Codice di procedura penale art. 321 comma 1
Consente il sequestro preventivo impeditivo quando sussista periculum in mora; il giudice deve motivare le conseguenze della libera disponibilità del bene sul regolare assetto del territorio
Codice di procedura penale art. 325 comma 1 (richiamo all'art. 322 bis)
Limita il sindacato della Corte di cassazione nelle impugnazioni cautelari reali alla violazione di legge; pertanto sono censurabili in cassazione solo vizi radicali della motivazione quali l'omessa motivazione o la motivazione meramente apparente, non la mera illogicità o insufficienza della motivazione
Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004 (Ferazzi)
Giurisprudenza che individua i limiti del giudizio di legittimità sulle motivazioni dei provvedimenti cautelari: la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente rientrano nell'ambito della violazione di legge censurabile in cassazione
Sez. 3, n. 9094 del 28/10/2022 (Arcieri) e altri precedenti citati
Richiamano il principio secondo cui nei reati urbanistici la lesione riguarda il controllo del territorio e l'aggravamento del carico urbanistico; impongono al giudice di motivare l'incidenza della disponibilità dell'opera abusiva sull'assetto urbanistico quando si valuta il periculum
Massime di principio
- Il sequestro preventivo impeditivo per reati edilizi richiede una motivazione specifica sul periculum in mora: non è sufficiente un'affermazione generica che la disponibilità del bene possa consentire la prosecuzione dell'illecito
- Quando l'attività edilizia è totalmente esaurita, il giudice deve valutare in concreto l'incidenza della libera disponibilità del manufatto sull'assetto urbanistico e sul carico infrastrutturale, anche se l'opera fosse conforme alla destinazione di zona
- La mera intenzione o la produzione documentale per una sanatoria non esclude automaticamente il periculum; tuttavia, l'esistenza di pratiche di sanatoria o di misure effettivamente poste in essere per la rimozione dell'abuso sono elementi che devono essere valutati e motivati dal giudice di merito
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti cautelari reali è limitato: sono rilevabili solo vizi radicali come l'omessa motivazione o la motivazione meramente apparente; una motivazione apodittica o assertiva può essere annullata e il provvedimento rinviato per un nuovo esame
- Se il giudice di merito non esplicita in che modo la disponibilità del bene determini un pericolo concreto (per es. pericolo per l'incolumità o aggravamento del carico urbanistico), il provvedimento cautelare è vulnerabile in cassazione per motivazione apparente
- In caso di dubbio sulla fondatezza del periculum il rimedio è il rinvio al giudice del riesame perché integri la motivazione con un accertamento puntuale delle conseguenze della disponibilità dell'immobile
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