Cassazione Civile, Ordinanza n. 30289/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva disposto il nuovo classamento, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, di tre immobili ubicati in Roma, in due diverse vie, nell'ambito della revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l'appello, annullando gli atti per difetto di motivazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, sostenendo che, trattandosi di procedimento speciale di riallineamento delle rendite, l'atto di riclassamento sarebbe stato sufficientemente motivato con il richiamo allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona e agli interventi di riqualificazione urbana; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere probatorio. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: ha ribadito che il riclassamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 richiede una motivazione rigorosa, completa, specifica e razionale, non bastando il generico richiamo alla rivalutazione del mercato immobiliare o allo scostamento medio della microzona, ma dovendo l'Amministrazione indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e sul singolo immobile. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato il difetto assoluto di motivazione dell'atto, che rende illegittimo il provvedimento senza che venga in rilievo alcun onere probatorio del contribuente. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 311/2004
"mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali"
la revisione del classamento richiede un atto motivato in modo rigoroso e specifico; non basta il mero richiamo allo scostamento di valori di mercato, ma occorre indicare le concrete ragioni del diverso classamento e gli elementi che incidono sulla microzona e sul singolo immobile.
elementi quali la qualità urbana del contesto, la qualità ambientale della zona di mercato, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare
tali elementi devono essere considerati e indicati in concreto nell'atto di riclassamento, ove rilevanti ai fini del diverso classamento.
camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc
la causa è stata trattata con il rito camerale non partecipato previsto per il giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'avviso deve contenere una motivazione completa, specifica e razionale, idonea a far comprendere al contribuente le concrete ragioni del nuovo classamento.
- Non è sufficiente il richiamo astratto al differenziale tra valori di mercato e valori catastali della microzona o alla generica riqualificazione urbana: l'Amministrazione deve indicare gli interventi, le trasformazioni e gli elementi fattuali che hanno inciso sulla microzona e sul singolo immobile.
- L'atto di riclassamento è illegittimo se non dà conto delle caratteristiche del fabbricato e dell'unità immobiliare, poiché tali dati concorrono insieme al contesto microzonale nella determinazione della rendita.
- Il difetto di motivazione del provvedimento assorbe ogni questione sul riparto dell'onere della prova: se l'atto non espone i presupposti fattuali della pretesa, non sorge alcun onere probatorio a carico del contribuente.
- Quando il riclassamento si fonda sul confronto con fabbricati similari, l'Ufficio deve individuare specificamente tali immobili, il loro classamento e le caratteristiche analoghe poste a base del raffronto.
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