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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29042/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona interessata ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato l'istanza di dissequestro di alcuni cani di sua proprietà, detenuti di fatto da un coimputato già condannato per il reato di cui all'art. 727 c.p. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 240 c.p. in relazione al capo 1; 2) contraddittorietà della motivazione rispetto alla sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei propri confronti; 3) violazione dell'art. 27 Cost. e dell'art. 2 c.p.; 4) errata applicazione dell'art. 727, comma 2, c.p. La Corte non esamina il merito dei motivi perché rileva che l'impugnazione è stata proposta oltre il termine di 15 giorni decorrente dalla notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza emessa in camera di consiglio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro, depositata il 24 gennaio 2025 e notificata alla ricorrente il 27 gennaio 2025, era impugnabile entro 15 giorni ai sensi dell'art. 585, commi 1, lett. a), e 2, lett. a), c.p.p.; il ricorso era invece stato trasmesso via PEC solo il 26 febbraio 2025. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 727 c.p.

    Norma richiamata quale titolo del reato per cui era intervenuta la condanna del coimputato; la Corte non ne affronta il merito, perché il ricorso è dichiarato tardivo.

  • art. 240 c.p.

    Norma invocata come parametro per sostenere il diritto al dissequestro/confisca, ma il motivo non è scrutinato nel merito per tardività dell'impugnazione.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, senza esame di merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2 c.p.

    Invocato dalla ricorrente nel quadro dei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito.

  • art. 585 c.p.p.

    Stabilisce il termine di impugnazione applicabile ai provvedimenti emessi in camera di consiglio; nel caso concreto la Corte lo applica per affermare la tardività del ricorso.

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Prevede il termine di 15 giorni per l'impugnazione dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in camera di consiglio.

  • art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p.

    Richiamato per individuare il dies a quo e la durata del termine di impugnazione.

  • Cassa delle Ammende

    Disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso un provvedimento emesso in camera di consiglio deve essere proposto entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'avviso di deposito; la proposizione oltre tale termine determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando l'impugnazione è inammissibile per tardività, la Corte non esamina i motivi di merito, anche se riguardano questioni sostanziali come confisca, assoluzione o corretta applicazione della norma incriminatrice.
  • La dichiarazione di inammissibilità per colpa del ricorrente può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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