Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17677/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza di liquidazione dei compensi professionali maturati da un'avvocata per l'attività svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Bari aveva accolto l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza, ma aveva poi disposto la compensazione delle spese di lite. Con il ricorso per cassazione, proposto con un unico motivo, la ricorrente ha censurato esclusivamente la statuizione sulle spese: ha dedotto che, essendo stata integralmente accolta l'opposizione, la compensazione non poteva essere giustificata con la mera formula dell'"opportunità" di compensare le spese, né con la contumacia dell'Amministrazione nel giudizio di opposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. richiede la presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza oppure di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; tali ragioni devono essere esplicitate in motivazione, riferite a specifiche circostanze della controversia e non formulate in modo generico o meramente opportunistico. Ha inoltre precisato che la contumacia della controparte non elimina la sostanziale soccombenza e non giustifica di per sé la compensazione. Ne è conseguita la cassazione dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati dalla norma, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, e deve essere sorretta da una motivazione esplicita, specifica e non illogica.

  • sentenza Corte costituzionale 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la possibilità di compensare le spese anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel riferimento al controllo di legittimità sulla corretta motivazione e sulla violazione della disciplina della compensazione delle spese, senza una specifica applicazione autonoma nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. vigente ratione temporis, la compensazione totale o parziale delle spese richiede una delle condizioni previste dalla norma, oppure gravi ed eccezionali ragioni analoghe, e tali ragioni devono essere espressamente indicate dal giudice.
  • La motivazione della compensazione non può essere generica, né affidata a formule di stile come l'"opportunità" di compensare le spese; deve invece riferirsi a circostanze specifiche della controversia.
  • La contumacia della parte vittoriosa o soccombente non elimina la sua soccombenza sostanziale e, di per sé, non costituisce ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
  • La violazione dell'art. 92 c.p.c. nella parte relativa alla compensazione delle spese, quando sorretta da motivazione illogica o inidonea, integra un vizio denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.