Cassazione Penale, Sentenza n. 49443/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 09/03/2021 che aveva riformato in parte la decisione di primo grado relativa al fallimento della "Ennio Magri" (bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale per i Magri; bancarotta fraudolenta patrimoniale per gli Zeno). Claudio ed Ennio Magri contestano la negazione della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4) c.p., sostenendo che i creditori erano stati in larga parte soddisfatti da esecuzioni su beni personali e pignoramenti e quindi il danno per il ceto creditorio era modesto. I fratelli Zeno deducono vizi di motivazione, travisamento della prova e mancata prova del dolo: affermano che la Quakelong Ltd fosse reale e che le lettere di credito non fossero false, che le loro prestazioni fossero di mera consulenza e che non sussistesse la consapevolezza di contribuire a una distrazione patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per i Magri il motivo relativo alla circostanza attenuante è stato ritenuto manifestamente infondato: la valutazione della circostanza attenuante va riferita al momento in cui il reato è commesso (o al più alla dichiarazione di fallimento) e le vicende posteriori non incidono sul giudizio di colpevolezza. Inoltre la norma speciale (art. 219, comma 3 legge fall.) prevale; l'eccezione di prescrizione formulata successivamente non può essere dichiarata posto l'esito di inammissibilità. Per gli Zeno i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di specificità (violazione dell'obbligo di indicare con precisione i profili della motivazione contestati ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.) e per essere in sostanza una richiesta di riesame del materiale probatorio; la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato gli elementi indiziari della fittizietà dell'operazione, il ruolo attivo degli Zeno e la consapevolezza della sottrazione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il dolo dell'extraneus si concretizza nella volontarietà della condotta apporto con la consapevolezza che essa depaupera il patrimonio sociale. Conseguentemente ogni ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La circostanza attenuante va valutata rispetto al momento in cui il reato è commesso (o al più alla dichiarazione di fallimento); vicende successive non incidono sulla valutazione dell'attenuante
art. 219, comma 3 legge fallimentare
Norma speciale che può avere prevalenza rispetto alla disciplina generale in tema di bancarotta; rilevo nel quadro della non applicabilità dell'attenuante comune
art. 216, ultimo comma legge fallimentare
Richiamata in relazione alla durata delle pene accessorie nelle decisioni di merito
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Norma evocata in relazione a presunti travisamenti della prova; la Corte richiede specificità e non mera riproposizione di elementi probatori favorevoli alla difesa
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Imposizione dell'onere di specificare distintamente i profili di mancanza, contraddittorietà o manifestissima illogicità della motivazione; la violazione determina l'aspecificità e l'inammissibilità del ricorso per cassazione
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Limiti alla devoluzione delle questioni in cassazione: non si possono dedurre questioni non devolute correttamente al giudice di merito salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili anteriormente
Prevede la condanna alle spese processuali e, ove del caso, a somme verso la Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o colposi
Massime di principio
- La sussistenza di una circostanza attenuante va valutata rispetto al momento della commissione del reato (o al massimo alla dichiarazione di fallimento); eventi successivi di parziale soddisfacimento dei creditori non mutano la valutazione dell'attenuante relativa a distrazioni compiute precedentemente
- In cassazione il ricorrente deve indicare con precisione e separatamente i profili di vizio di motivazione contestati (art. 606 c.p.p.); lagnanze generiche o coacervi di vizi diversi portano all'inammissibilità
- La Corte di legittimità non è sede per il libero riesame del fatto e della prova: deduzioni che si limitano a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio senza indicare travisamento specifico sono inammissibili
- Il dolo del concorrente 'extraneus' nella bancarotta distrattiva si configura con la consapevolezza di apportare una condotta che depaupera il patrimonio sociale a danno dei creditori; non è richiesta la conoscenza esplicita dello stato di dissesto
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile non è possibile conseguentemente ottenere una declaratoria di prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata; l'inammissibilità impedisce che la Corte pronunci su fatti sopravvenuti
- Ricorrere in modo aspecifico e riproporre soltanto elementi di prova favorevoli espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie a titolo di Cassa delle ammende
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