Cassazione Penale, Ordinanza n. 08382/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un unico atto di ricorso contro la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per un'occupazione immobiliare abusiva, deducendo in particolare il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. Sostenevano, in sostanza, di trovarsi in una situazione tale da giustificare l'occupazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo riproduceva pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; il giudice di merito aveva escluso lo stato di necessità valorizzando la prolungata durata dell'occupazione, l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, elementi incompatibili con l'attualità e la costrizione proprie della scriminante, nonché la possibilità alternativa di ottenere un alloggio popolare o di ricorrere alla locazione immobiliare.
Norme richiamate
La scriminante dello stato di necessità non è riconoscibile quando difettino l'attualità del pericolo e la costrizione della condotta, specie se l'occupazione si protrae a lungo, sono effettuati lavori di ristrutturazione e vi sono alternative lecite concretamente praticabili.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a reiterare le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La scriminante dello stato di necessità richiede una situazione di costrizione attuale e non altrimenti evitabile; essa è esclusa quando la condotta si protrae nel tempo e risultino percorribili soluzioni alternative lecite.
- La presenza di un'alternativa concreta e praticabile, come l'accesso a un alloggio popolare o la locazione di un immobile, è incompatibile con l'invocazione dello stato di necessità per giustificare un'occupazione abusiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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