Cassazione Penale, Ordinanza n. 00625/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per guida senza aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio, ai sensi dell'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992, irrogando la pena di giorni quindici di arresto ed euro 2.257,00 di ammenda, con i benefici di legge. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva un unico motivo di violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 349, comma 2, c.p.p., come modificato dalla l. n. 134/2021, sostenendo che l'identificazione del soggetto controllato in data 31.5.2020 fosse stata compiuta solo mediante esibizione di una patente straniera, senza i rilievi dattiloscopici obbligatori per cittadini di Stati non UE, e che una difformità nella scrittura del cognome tra due verbali rendesse incerta l'identità dell'imputato e quindi la prova della precedente violazione nel biennio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, conseguentemente, inammissibile. Ha ritenuto congrua e immune da vizi logici la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la corrispondenza dei dati anagrafici contenuti nei verbali e la coincidenza dei dati del veicolo, reputando la diversa grafia del cognome un mero errore materiale di trascrizione. Ha inoltre ribadito che l'identificazione da parte della polizia giudiziaria può essere validamente effettuata sulla base delle dichiarazioni dell'interessato, mentre i rilievi dattiloscopici o altri accertamenti sono necessari solo in presenza di elementi che facciano dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese. Le doglianze sono state ritenute, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992
guidato il veicolo ... senza aver mai conseguito la patente di guida, con la recidiva nel biennio
Norma incriminatrice applicata per la guida senza patente; nel caso concreto la recidiva nel biennio era elemento rilevante della contestazione confermata in appello.
art. 349, comma 2, cod. proc. pen.
come novellato dall'art. 2, comma 9, l. n. 134 del 2021
Invocato dalla difesa per sostenere che, nell'identificazione di un cittadino extra UE, sarebbero stati necessari rilievi dattiloscopici; la Corte ha escluso che tali rilievi siano indispensabili in assenza di elementi che facciano dubitare delle dichiarazioni rese.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ... la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ... della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, applicata con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Richiamata per giustificare l'ulteriore condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di causa non colposa dell'inammissibilità.
Sez. 5, n. 11082 del 31/01/2017, Rv. 269927
l'identificazione dell'indagato ... è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite
Precedente richiamato per affermare che i rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici sono necessari solo se esistono elementi di fatto che mettano in dubbio la veridicità delle dichiarazioni di identificazione.
Massime di principio
- L'identificazione dell'indagato effettuata dalla polizia giudiziaria sulla base delle dichiarazioni o dei documenti esibiti è valida; i rilievi dattiloscopici o altri accertamenti identificativi diventano necessari solo quando emergano elementi concreti che facciano ritenere inattendibili o false tali dichiarazioni.
- La mera difformità nella trascrizione di un dato anagrafico non è sufficiente, da sola, a infirmare l'identificazione quando altri dati oggettivi coincidono in modo univoco, compresi quelli relativi al veicolo o al contesto del controllo.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio: le censure che mirano, in sostanza, a sostituire una diversa lettura delle prove alla ricostruzione operata dai giudici di merito sono inammissibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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