Cassazione Civile, Ordinanza n. 19238/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva esteso in via solidale alla contribuente, quale socia unica, il reddito prodotto da una s.r.l. nell'anno d'imposta 2006, assumendo che la cessione totale della partecipazione sociale dovesse essere equiparata a una cessione di azienda. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che la cessione della quota non integrasse una cessione d'azienda, perché l'organizzazione aziendale sarebbe rimasta in capo alla società, e che l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione della partecipazione impedisse l'imputazione della responsabilità solidale alla cedente. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la configurabilità della cessione d'azienda quale effetto della cessione dell'intera quota del socio unico, e quindi aveva negato la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per i debiti tributari relativi all'anno della cessione e ai due precedenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha censurato la sentenza regionale perché fondata su un'affermazione apodittica e incomprensibile, priva di motivazione, sull'insussistenza di una cessione d'azienda, senza adeguato esame della fattispecie concreta. La Corte ha osservato che, trattandosi di s.r.l. a socio unico, la vicenda andava valutata anche alla luce della disciplina dell'art. 2462 c.c., che evidenzia la sostanziale indistinzione tra imprenditore e impresa in tale assetto, e ha ritenuto non pertinente il richiamo dell'art. 2470 c.c., concernente la pubblicità della cessione della partecipazione ai fini della limitazione di responsabilità del socio unico, profilo diverso da quello della responsabilità solidale tributaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame della configurabilità dei presupposti applicativi dell'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
responsabilità solidale del cedente e del cessionario per il pagamento delle imposte relative all'anno in cui è stata effettuata la cessione e per i due precedenti
si applica alla responsabilità solidale connessa alla cessione d'azienda e richiede la verifica in concreto dei presupposti applicativi; non può essere esclusa con motivazione meramente assertiva
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
nella s.r.l. a socio unico evidenzia la sostanziale indistinzione tra imprenditore e impresa gestita in forma societaria, dato rilevante nella valutazione della vicenda
gli adempimenti pubblicitari relativi al trasferimento della partecipazione sono estranei alla disciplina della responsabilità solidale tributaria invocata nel caso
Massime di principio
- In sede di legittimità, la sentenza di merito che esclude l'applicazione di una norma tributaria speciale deve contenere una motivazione concreta e intelligibile, idonea a consentire il controllo sulla corretta ricostruzione dei presupposti di fatto e di diritto.
- La cessione dell'intera partecipazione di una s.r.l. a socio unico impone un esame sostanziale della vicenda, non potendosi arrestare la verifica alla mera forma del trasferimento societario quando si discuta di effetti fiscali collegati alla cessione d'azienda.
- Gli adempimenti pubblicitari del trasferimento della partecipazione sociale non sono di per sé decisivi quando il tema controverso riguarda una responsabilità solidale tributaria prevista da norma speciale per la cessione d'azienda.
- Nei giudizi relativi alla responsabilità solidale del cedente per debiti fiscali del ceduto, il giudice deve accertare in concreto la ricorrenza dei presupposti applicativi della disciplina speciale, senza sostituirvi affermazioni apodittiche o inconferenti.
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