Cassazione Penale, Sentenza n. 15189/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna per il reato previsto dall'art. 4 legge n.110/1975, aveva respinto l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova e aveva disposto l'immediata esecuzione del decreto penale. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 464, comma 3 c.p.p.) e vizio di motivazione sostenendo che, dopo l'opposizione, il GIP avrebbe dovuto emettere il decreto di giudizio immediato e non dichiarare esecutivo il decreto penale o dichiarare inammissibile l'opposizione senza seguire i moduli procedurali previsti
La decisione
Il ricorso è stato accolto: la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione. Dopo l'opposizione il decreto penale perde efficacia di condanna anticipata e il giudice deve revocarlo "ex nunc" e, se mancano i presupposti per riti alternativi e non sono state presentate altre richieste, emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 464 c.p.p. L'impugnata ordinanza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi all'Ufficio GIP del Tribunale di Roma per il prosieguo
Norme richiamate
Norma che individua il reato per cui è stato emesso il decreto penale; è la fattispecie sostanziale contestata all'imputato
codice di procedura penale, art. 464
Stabilisce gli effetti dell'opposizione al decreto penale: una volta proposta opposizione il decreto perde la natura di condanna anticipata e deve essere revocato dal giudice che procede; se difettano i presupposti per gli altri riti, il GIP deve emettere il decreto di giudizio immediato
codice di procedura penale, art. 464-bis
Impone che la richiesta di messa alla prova sia presentata "con l'atto di opposizione", assimilando tale richiesta alle altre richieste contenute nell'art. 464 e implicando che, a seguito della relativa istruttoria, il processo riprende nei modi previsti dal codice
codice di procedura penale, art. 464-septies
Disciplina l'esaurimento del procedimento incidentale per "esito negativo della prova" richiamando la ripresa del procedimento principale, il che implica la necessità dell'atto di impulso del GIP (es. decreto di giudizio immediato) per riavviare il processo
codice di procedura penale, art. 464-octies
Prevede che, in caso di intervento dell'irrevocabilità dell'ordinanza di revoca, il procedimento principale deve "riprendere il suo corso", confermando la necessità del decreto di giudizio immediato quando mancano i presupposti per gli altri riti
codice di procedura penale, art. 461
Norme richiamate in relazione ai doveri di impulso e alle forme procedurali che il giudice deve rispettare nell'istruttoria e nelle decisioni sulle richieste incidentali; la violazione rilevata riguarda l'adozione di un provvedimento non previsto dal codice
Massime di principio
- L'opposizione al decreto penale di condanna trasforma il decreto in presupposto per l'apertura di un giudizio autonomo: il decreto va revocato "ex nunc" e non può essere semplicemente reso esecutivo dal GIP dopo opposizione
- L'inammissibilità o il mancato accoglimento dell'istanza di messa alla prova, anche se presentata tempestivamente con l'opposizione, non comporta l'inammissibilità dell'opposizione stessa né la ri-esecuzione del decreto penale
- Quando, a seguito di opposizione, non sussistono i presupposti per riti alternativi e non ci sono altre richieste da valutare, il GIP deve emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 464 c.p.p.
- Il GIP non può adottare provvedimenti che sortiscano effetti processuali non previsti dal codice (es. dichiarare immediatamente esecutivo il decreto penale dopo opposizione); in tali casi il provvedimento è annullabile
- Se il giudice omette gli atti di impulso procedurale previsti (es. non emette il decreto di giudizio immediato quando dovuto), è possibile il ricorso e l'annullamento del provvedimento con trasmissione degli atti per il regolare prosieguo
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