Cassazione Penale, Ordinanza n. 11014/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza d'appello e meramente reiterativo delle doglianze già respinte in secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per un furto aggravato e tentato di sostenere, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancata qualificazione del fatto come furto di particolare tenuità/"furto minore" ai sensi dell'art. 626 c.p. Il ricorso, però, non si confrontava con la motivazione resa dal giudice d'appello, limitandosi a riproporre le stesse censure già formulate con l'appello e già disattese, senza indicare specificamente errori logici o giuridici della sentenza impugnata.
Norme richiamate
richiamato solo come parte della contestazione originaria, in relazione alla recidiva aggravata applicata al reato di furto
norma incriminatrice del furto oggetto della condanna
aggravante contestata per il furto
invocato dal ricorrente per sostenere la qualificazione del fatto come furto minore/di particolare tenuità
richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono essere specifici, a pena di inammissibilità
richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. quale base dell'inammissibilità per difetto di specificità del ricorso
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata, con puntuale confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già dedotte in appello e già motivatamente respinte, senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice di secondo grado.
- La mera deduzione generica di carenze o illogicità motivazionali non è sufficiente quando manchi l'indicazione delle specifiche ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la censura.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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