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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27070/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/11/2024 con cui il Tribunale di Potenza ha rigettato la richiesta di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 22/10/2024. Il ricorrente deduce undici motivi di censura contestando, tra l'altro: carenza e illogicità della motivazione in relazione al reato di associazione mafiosa (art. 416-bis), l'assenza di elementi che colleghino la cooperativa Nereide ad attività illecite, la non operatività del presunto clan in territorio lucano, travisamento delle intercettazioni e delle prove fotografiche, errori nella ricostruzione dei fatti relativi al sequestro di materiale esplosivo, mancata prova della partecipazione a riunioni finalizzate a estorsioni, carenza di riscontri per intercettazioni riguardanti armi, dubbia natura delle pretese creditorie contestate come tentata estorsione, inesistenza dell'"obolo" versato al clan da attività di pesca, travisamento delle conversazioni per le estorsioni contestate ai danni di pescatori e miticoltore, incompatibilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (assenza del metodo mafioso e della finalità agevolatrice), e infine contestazione delle esigenze cautelari per presunta vetustà dei precedenti e proponendo misure meno afflittive (arresti domiciliari con controlli).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non erano ammessi dalla legge o erano manifestamente infondati: i rilievi sono ritenuti aspecifici e volti a una rivalutazione del merito (vietata in sede di legittimità), e non si confrontano puntualmente con la motivazione impugnata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e le norme processuali (art. 606 c.p.p., lett. e) e limiti del controllo in Cassazione), ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame sulle esigenze cautelari anche in ragione del ruolo apicale del ricorrente e dell'applicazione della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ex art. 616 c.p.p. e in via equitativa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma contestata nell'imputazione per associazione di tipo mafioso; la Corte non entra nel merito probatorio ma segnala che la censura difensiva non ha dimostrato una manifesta illogicità della motivazione sul punto e consiste in una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito

  • art. 513-bis cod. pen.

    Norma relativa all'illecita concorrenza con violenza o minaccia; la Corte osserva che la deduzione di tale reato non può essere ricavata semplicemente dalle estorsioni contestate senza un'adeguata e specifica dimostrazione, e comunque la contestazione difensiva era meramente ricostruttiva

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferita come aggravante (come riportato nell'atto): la difesa ha contestato l'applicazione perché assente il metodo mafioso e la finalità agevolatrice; la Corte ha ritenuto che la censura non dimostrasse in modo puntuale la manifesta illogicità della motivazione sul punto

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dal Tribunale del riesame e non contestato efficacemente in Cassazione: la Corte ritiene congrua l'applicazione della doppia presunzione ai fini delle esigenze cautelari per il ruolo apicale attribuito al ricorrente

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione e i limiti del controllo sulla motivazione; la Corte la invoca per dire che il vizio della motivazione deve essere evidente nell'atto impugnato e non frutto di una critica ricostruttiva del merito

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; applicata dalla Corte alla luce dell'inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla misura equitativa (ammenda) e alla valutazione sull'assenza di dolo nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di legittimità applica la riduzione equitativa a carico del ricorrente (euro 3.000)

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione dei fatti o delle prove: i motivi devono dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione interne al provvedimento impugnato
  • Le censure che si limitano a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti sono inammissibili per aspecificità
  • Per contestare le esigenze cautelari è necessario denunciare violazioni normative specifiche o una manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare fondato su reati con aggravanti complesse (es. art. 416-bis e connesse aggravanti), la difesa deve proporre censure puntuali, precise e con riferimenti immediatamente decisivi per mostrare l'illogicità o la carenza della motivazione
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende se non risultano gravi ragioni esimenti

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