Cassazione Civile, Ordinanza n. 08136/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia, indicata soltanto come "oggetto: servitù", riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Dal testo emerge che il ricorso era articolato con motivi che discutevano della qualificazione giuridica delle domande, del titolo e della congruità delle somme pretese, ma non conteneva una compiuta esposizione dei fatti di causa, delle domande e difese svolte nei gradi di merito, né delle ragioni delle decisioni di primo e secondo grado. La parte ricorrente, quindi, non ha fornito nel ricorso gli elementi indispensabili per consentire alla Corte di legittimità di comprendere la vicenda sostanziale e processuale e valutare le censure.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, comma primo, n. 3 c.p.c., rilevando che mancava la minima esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali e che tali elementi non erano ricavabili neppure dai singoli motivi. Ha ribadito che il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente quanto alla descrizione della controversia, delle posizioni delle parti e dello svolgimento del processo, senza necessità di ricorrere ad altre fonti. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma primo, n. 3 c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti della causa
il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali è prescritto a pena di inammissibilità, perché funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa non è un adempimento meramente formale, ma un requisito essenziale di ammissibilità che deve consentire, da solo, la comprensione della vicenda sostanziale e processuale.
- L'autosufficienza del ricorso impone che origine della controversia, oggetto del giudizio, svolgimento del processo e posizioni delle parti risultino dal solo atto di impugnazione, senza integrazioni tratte da sentenza impugnata o controricorso.
- Se il ricorso non permette di individuare fatti rilevanti, domande, difese e ragioni delle decisioni di merito, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità senza esaminare le censure di merito.
- La mera deduzione di questioni sulla qualificazione giuridica delle domande o sulla misura delle somme pretese non supplisce alla mancanza della ricostruzione fattuale necessaria nel ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08079/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08080/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08082/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08095/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08099/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08100/2024 del 26/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →