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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08136/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia, indicata soltanto come "oggetto: servitù", riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Dal testo emerge che il ricorso era articolato con motivi che discutevano della qualificazione giuridica delle domande, del titolo e della congruità delle somme pretese, ma non conteneva una compiuta esposizione dei fatti di causa, delle domande e difese svolte nei gradi di merito, né delle ragioni delle decisioni di primo e secondo grado. La parte ricorrente, quindi, non ha fornito nel ricorso gli elementi indispensabili per consentire alla Corte di legittimità di comprendere la vicenda sostanziale e processuale e valutare le censure.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, comma primo, n. 3 c.p.c., rilevando che mancava la minima esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali e che tali elementi non erano ricavabili neppure dai singoli motivi. Ha ribadito che il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente quanto alla descrizione della controversia, delle posizioni delle parti e dello svolgimento del processo, senza necessità di ricorrere ad altre fonti. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma primo, n. 3 c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti della causa

    il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali è prescritto a pena di inammissibilità, perché funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis

    richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa non è un adempimento meramente formale, ma un requisito essenziale di ammissibilità che deve consentire, da solo, la comprensione della vicenda sostanziale e processuale.
  • L'autosufficienza del ricorso impone che origine della controversia, oggetto del giudizio, svolgimento del processo e posizioni delle parti risultino dal solo atto di impugnazione, senza integrazioni tratte da sentenza impugnata o controricorso.
  • Se il ricorso non permette di individuare fatti rilevanti, domande, difese e ragioni delle decisioni di merito, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità senza esaminare le censure di merito.
  • La mera deduzione di questioni sulla qualificazione giuridica delle domande o sulla misura delle somme pretese non supplisce alla mancanza della ricostruzione fattuale necessaria nel ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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