Cassazione Civile, Ordinanza n. 19089/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un infermiera professionale in servizio presso un presidio ospedaliero dell'azienda sanitaria, inserita in turni articolati su mattina, pomeriggio e notte. La lavoratrice chiedeva il riconoscimento, per il periodo settembre 2011-settembre 2015, della maggiorazione giornaliera prevista dall'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità 1 settembre 1995 anche per il giorno successivo al turno notturno di 12 ore (dalle 20 alle 8), giorno in cui non era assegnata ad altri turni. I giudici di merito avevano ritenuto che tale giornata costituisse riposo compensativo, e non semplice giorno non lavorato o secondo riposo settimanale, valorizzando la funzione di recupero psico-fisico rispetto alla maggiore gravosità del turno notturno. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 22 l. n. 724/1994, 3 d.lgs. n. 66/2003, 44 c.c.n.l. 1.9.1995 e 2109 c.c., sostenendo che, non essendo stato superato l'orario ordinario settimanale di 36 ore, il giorno successivo al turno notturno non potesse qualificarsi come riposo compensativo, ma dovesse essere considerato secondo riposo settimanale o comunque giorno non lavorato, con conseguente esclusione dell'indennità. La resistente ha invece sostenuto la correttezza della decisione di merito e il diritto alla maggiorazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi dell'azienda sanitaria secondo cui il riposo compensativo presupporrebbe necessariamente il superamento dell'orario settimanale di 36 ore. La Corte ha interpretato l'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. nel senso che l'indennità giornaliera non spetta nei giorni di assenza dal servizio, salvo che l'assenza coincida con un riposo compensativo, e ha collegato tale nozione alla funzione di recupero del maggior stress psico-fisico derivante da turni particolarmente intensi e gravosi. Ha quindi condiviso l'accertamento in fatto della Corte territoriale, secondo cui il giorno successivo allo smonto dal turno notturno di 12 ore era giornata di riposo compensativo. La Corte ha inoltre condannato l'azienda sanitaria alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 44, comma 3, c.c.n.l. Comparto Sanità 1 settembre 1995
"L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi"
La clausola va letta come riconoscimento di un'indennità connessa alla penosità del lavoro turnista, spettante solo per l'effettiva prestazione e conservata anche nei giorni di assenza quando l'assenza sia causalmente collegata all'organizzazione del lavoro e al recupero della maggiore gravosità del servizio.
art. 26 c.c.n.l. Comparto Sanità 7 aprile 1999
"adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico"
La disposizione conferma che, nei servizi organizzati su turni continuativi, il riposo dopo un turno prolungato e notturno ha funzione di recupero psico-fisico e può integrare riposo compensativo.
art. 5 c.c.n.l. 10 aprile 2008
Richiamato come integrazione dell'art. 26 del c.c.n.l. 1999 in tema di orario di lavoro e riposi nei sistemi turnari.
art. 41 c.c.n.l. 7 aprile 1999
Richiamato nella ricognizione del quadro collettivo sulle indennità per particolari condizioni di lavoro.
art. 25 c.c.n.l. 19 aprile 2004
Richiamato nella ricognizione del quadro collettivo sulle indennità per particolari condizioni di lavoro.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la distribuzione su cinque giorni settimanali comporterebbe due giorni di non lavoro; la Corte distingue tale disciplina dalla diversa nozione di riposo compensativo.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'orario di lavoro settimanale.
Richiamato dalla ricorrente per la disciplina del riposo settimanale e dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel lavoro turnista, il riposo compensativo non coincide necessariamente con il solo superamento dell'orario settimanale contrattuale; può sussistere anche quando il riposo sia programmato per recuperare la maggiore gravosità di un singolo turno particolarmente lungo o notturno.
- L'indennità turni prevista dalla contrattazione collettiva ha funzione compensativa della maggiore penosità del lavoro a rotazione e resta dovuta anche nei giorni di assenza dal servizio quando tali assenze siano espressamente riconducibili al riposo compensativo.
- Per distinguere il riposo compensativo dal semplice giorno non lavorato occorre guardare alla sua funzione concreta: se l'assenza è causalmente collegata al recupero psico-fisico richiesto dall'organizzazione turnaria, essa non può essere equiparata a una mera assenza dal servizio.
- La nozione di riposo compensativo va interpretata in connessione con le clausole collettive che impongono adeguati periodi di recupero tra i turni, valorizzando l'esigenza di tutela della salute e del recupero psico-fisico del lavoratore turnista.
- La questione del giorno di non lavoro previsto dalla distribuzione settimanale su cinque giorni è distinta dal riposo compensativo: il primo deriva dall'articolazione ordinaria dell'orario, il secondo da esigenze di recupero di una prestazione resa con particolare intensità o eccedenza.
- rami
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