Cassazione Civile, Ordinanza n. 27503/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava un giudizio di legittimità promosso da un'azienda sanitaria locale avverso una sentenza della corte d'appello in materia di retribuzione nel pubblico impiego. Nel corso del giudizio di cassazione la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso con procura speciale; il controricorrente, tuttavia, ha chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. per ottenere una pronuncia sulle spese, nonostante il decreto presidenziale di estinzione già emesso e privo di statuizioni sulle spese. La ricorrente ha insistito per la compensazione integrale delle spese, deducendo la controvertibilità della questione e il tempestivo esercizio della rinuncia dopo l'orientamento sfavorevole della Corte.
La decisione
La Corte ha affermato che la rinuncia al ricorso, se rituale e compiuta da difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio di cassazione anche senza accettazione della controparte, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, ha escluso la compensazione integrale delle spese, ma ha ritenuto di compensarle per metà in considerazione della tempestiva rinuncia dopo il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale e della controvertibilità della questione al momento della proposizione del ricorso. La restante metà delle spese è stata posta a carico dell'azienda sanitaria ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, poiché l'esito è stato di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
La richiesta della parte non rinunciante di fissazione dell'udienza fa venir meno gli effetti del decreto presidenziale di estinzione e rimette al collegio la decisione sull'estinzione e sulle spese.
Dopo la modifica introdotta dal decreto, la condanna alle spese non è più automatica, ma richiede una valutazione discrezionale del giudice secondo ragioni meritevoli di apprezzamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La disposizione non si applica quando il giudizio si conclude con estinzione, perché norma sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata ritualemente da difensore munito di procura speciale, produce l'estinzione del giudizio anche senza accettazione del controricorrente, poiché determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del gravame.
- Nel giudizio di cassazione estinto per rinuncia, la regolazione delle spese resta affidata al giudice, che può derogare in tutto o in parte al principio di causalità in presenza di circostanze apprezzabili, come la tempestiva rinuncia dopo il consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole o la non univocità della questione al momento dell'impugnazione.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 presuppone una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e non si estende al caso di estinzione del giudizio.
- La richiesta della parte non rinunciante di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. consente la decisione collegiale sull'estinzione e sulle spese, neutralizzando il decreto presidenziale di estinzione privo di statuizioni sulle spese.
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