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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33296/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato e logico il diniego della non menzione, valorizzando la dedita e abituale commissione di illeciti della stessa specie, risultante dal casellario giudiziale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto l'imputata responsabile di furto aggravato e l'ha condannata a mesi 2 di reclusione e 60 euro di multa. Il ricorso per cassazione è stato proposto solo contro il diniego del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. La difesa ha dedotto violazione degli artt. 175 e 133 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente negato il beneficio.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del titolo di reato oggetto della condanna di merito.

  • art. 625 n. 4 c.p.

    Circostanza aggravante del furto, richiamata come qualificazione aggravata del fatto contestato.

  • art. 175 c.p.

    Norma sul beneficio della non menzione della condanna, la cui applicazione è stata negata dal giudice di merito e censurata in cassazione.

  • art. 133 c.p.

    Norma sui criteri di commisurazione della pena, invocata dalla difesa insieme all'art. 175 c.p. per contestare il diniego del beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola processuale che impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego del beneficio della non menzione della condanna è legittimo quando il giudice di merito lo motiva valorizzando elementi negativi desumibili dal casellario giudiziale e la dedita abitualità della persona imputata nella commissione di illeciti della stessa specie.
  • In cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza un'effettiva critica alle ragioni della decisione impugnata.
  • La manifesta infondatezza del motivo, quando emerge dall'assenza di specifica confutazione della motivazione di merito, conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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