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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03181/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva assolto l'imputato dai reati contestati perché non punibile per particolare tenuità del fatto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato, in particolare sulla detenzione di prodotti contraffatti. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura non colpisse realmente la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitasse a riproporre le deduzioni già disattese dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato elementi probatori convergenti sulla contraffazione e sulla riconducibilità della detenzione all'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era manifestamente infondato, perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte di appello logica e immune da vizi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    È la norma incriminatrice di riferimento per i fatti contestati, riguardanti la detenzione di prodotti contraffatti; la sentenza non entra nel merito della sua applicazione sostanziale, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 474 cod. pen.

    Riferimento normativo ai reati ascritti all'imputato; la sentenza richiama la disposizione solo per identificare il titolo di reato oggetto del giudizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento della statuizione accessoria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito, quando la censura si risolva nella mera riproposizione di deduzioni già disattese dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata sia sorretta da un ragionamento logico, coerente e immune da manifeste illogicità, fondato su elementi probatori convergenti.
  • La deduzione di insussistenza dell'elemento materiale del reato deve confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata e non può limitarsi a contestazioni generiche o meramente assertive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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