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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26824/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia, deducendo un unico motivo: la manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, con denuncia di travisamento della prova e di erronea valutazione delle risultanze istruttorie. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito. La Corte ha però rilevato che la motivazione impugnata era congrua e immune dal vizio dedotto, avendo evidenziato la convergenza degli elementi di prova, anche indiziaria, sulla partecipazione materiale dell'imputato alla trattativa truffaldina e sulla percezione del profitto derivante dalla condotta decettiva, tramite trasferimenti di denaro operati dalla coimputata in suo favore. Inoltre, la Corte ha osservato che, in presenza di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se il dato asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado, circostanza non ricorrente nel caso di specie, poiché l'intero compendio probatorio era già stato esaminato anche dal primo giudice.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo non proponibile in cassazione perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa al giudice di legittimità; ha inoltre escluso la sussistenza del vizio di travisamento della prova nei termini dedotti, in ragione della doppia conforme e dell'avvenuta valutazione del materiale probatorio da parte di entrambi i giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Il reato di truffa è stato ritenuto integrato sulla base della convergenza degli elementi probatori circa la partecipazione alla trattativa decettiva e l'acquisizione del profitto.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso, pur prospettando illogicità della motivazione e travisamento della prova, è stato ritenuto non ammissibile perché diretto a una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione.

  • art. 6402 c.p.

    Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Richiamata per affermare che alla Corte di cassazione è preclusa la 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

  • art. 7986 c.p.p.

    Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La, Rv. 269217 - 01

    Richiamata per il principio secondo cui, in presenza di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se il dato asseritamente travisato sia stato valutato per la prima volta in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • Il vizio di travisamento della prova non può essere utilizzato come strumento surrettizio per ottenere una rivalutazione del merito; è deducibile solo nei limiti in cui il dato probatorio decisivo sia stato effettivamente omesso o distorto nella motivazione e, in caso di doppia conforme, solo se tale dato sia stato introdotto per la prima volta nella decisione di secondo grado.
  • Quando la sentenza di merito descrive in modo congruo la convergenza delle prove, anche indiziarie, sulla partecipazione dell'imputato alla condotta fraudolenta e sul conseguimento del profitto, il motivo che contesta tale valutazione si risolve in una censura di merito non scrutinabile in cassazione.
  • In presenza di doppia conforme, l'assenza di specifica novità del dato probatorio in appello preclude la deduzione del travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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