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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35430/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) omessa motivazione sull'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (escussione di testimoni: Ivan Monticelli, Antonella Gallo e della persona offesa Salha Hachem) e sulla necessità di acquisire elementi rilevanti per valutare la credibilità della persona offesa; (2) omessa o insufficiente valutazione critica della credibilità e attendibilità della persona offesa Hachem, con richiamo a presunte incoerenze nelle sue deposizioni, alla remissione della querela, a precedenti valutazioni in altro processo e alla rilevanza dei referti medici; (3) omessa valutazione in tema di estorsione tentata e mancanza di chiarezza sulla dinamica degli episodi e sull'individuazione precisa degli eventi per i quali è stata confermata la condanna (incertezza se i fatti siano consumati o tentati e quali specifici episodi siano stati ritenuti procedibili).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: il rifiuto implicito della rinnovazione dell'istruttoria è sorretto dalla struttura argomentativa della sentenza e la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto non viziata da manifeste contraddizioni; i referti medici sono stati ritenuti riscontro esterno alle dichiarazioni della persona offesa. Il terzo motivo è stato invece accolto: la sentenza impugnata non chiarisce in modo certo a quali specifici episodi di tentata estorsione si riferisca la confermata condanna (in particolare c'è confusione rispetto all'episodio del 1.9.2008 per il quale risultava un'assoluzione in primo grado), né risulta esplicitata la dinamica degli episodi e il riferimento dei riscontri medici. Per tale ragione la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio; il giudice di rinvio dovrà anche valutare se manchi la contestazione dell'abitualità del reato ai sensi delle norme richiamate.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione e sui vizi di motivazione impugnabili in cassazione; invocata dal ricorrente per censurare l'omessa e insufficiente motivazione della Corte d'appello. La Cassazione ha richiamato tale norma per valutare i motivi relativi all'omessa motivazione e alla mancata valutazione critica della prova testimoniale

  • art. 152 cod. pen.

    Norma che disciplina la remissione della querela: richiamata in relazione all'argomento difensivo secondo cui la remissione non dovrebbe incidere sull'attendibilità della persona offesa. La Corte ha ritenuto che l'esercizio della facoltà di rimettere la querela non discrimina automaticamente la attendibilità delle dichiarazioni rese

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (nuova escussione di testimoni o della persona offesa) deve essere specificamente valutata dal giudice: il rigetto può essere motivato anche implicitamente se la struttura argomentativa della decisione mostra che gli elementi già acquisiti sono ritenuti sufficienti.
  • La valutazione della credibilità e dell'attendibilità della persona offesa è, di norma, questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni logiche o motivazionali.
  • La remissione della querela da parte della persona offesa non determina di per sé un elemento che smentisca la attendibilità delle sue dichiarazioni in dibattimento.
  • I referti medici e altri riscontri esterni possono costituire elementi di corroborazione delle dichiarazioni della persona offesa se risultano coerenti con la fattispecie contestata.
  • Se la sentenza di condanna non indica con certezza a quali specifici episodi contestati si riferisca la decisione (soprattutto in ipotesi con plurime contestazioni e prescrizioni parziali), la pronuncia può essere annullata e rinviata per carenza di determinatezza dell'imputazione nel dispositivo e nella motivazione.
  • In caso di dubbio sulla qualificazione dell'evento (tentativo vs consumazione) o sulla determinazione della pena basata su tale qualificazione, il giudice di merito deve esplicitare chiaramente quale ipotesi applica; l'incertezza può rendere illegittima la determinazione della pena.
  • Il giudice di rinvio deve altresì verificare la regolarità della contestazione di elementi aggravanti o della dichiarazione di abitualità, poiché l'assenza di formale contestazione può incidere sulla legittimità della decisione penale.

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