Cassazione Penale, Sentenza n. 9957/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia che lo riteneva responsabile del reato di cui all'art. 610 c.p. per aver parcheggiato l'auto in modo da impedire alla coppia Gusmini-Kharfi di utilizzare la propria vettura. Il ricorso articolava cinque motivi: 1) necessità, secondo la difesa, della presenza contestuale di autore e persone offese per integrare la violenza privata; 2) assorbimento del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (l'imputato avrebbe agito per tutelare un presunto diritto sulla sosta); 3) riconoscimento delle circostanze attenuanti (provocazione e attenuanti generiche); 4) vizio nell'applicazione della recidiva; 5) violazione dell'art. 164 c.p. per il diniego della sospensione condizionale della pena. In memoria difensiva è stata inoltre dedotta l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione ha respinto tutti i mezzi: 1) ha confermato che per il reato di violenza privata non è necessaria la presenza contestuale dell'offeso e dell'agente e che atti come il parcheggio ostruttivo possono integrare la "violenza" idonea a coartare la libertà di movimento (richiamata giurisprudenza consolidata: Sez. 5, n. 1913/2018 e altro); 2) ha ritenuto non assorbente il reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché l'azione dell'imputato eccedeva i limiti di un mero esercizio di diritto ed era ritorsiva, non idonea a produrre l'effetto che si sarebbe potuto ottenere giudizialmente; 3) ha escluso le attenuanti della provocazione e le generiche per manifesta sproporzione tra fatto subito e reazione e per la condotta del ricorrente anche dopo l'arrivo della polizia; 4) ha considerato corretta l'applicazione della recidiva in base ai precedenti penali e alla capacità a delinquere, valutata secondo i criteri di legge; 5) ha ritenuto legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena come valutazione discrezionale del giudice basata sulla prognosi negativa. La Corte ha dunque dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente (nella sentenza di cassazione è riportata la condanna del ricorrente, comprensiva delle statuizioni processuali).
Norme richiamate
La violenza ai fini dell'art. 610 è intesa in senso estensivo: qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (es. parcheggio ostativo) è rilevante; non è necessaria la presenza simultanea dell'autore e della vittima
art. 62, n. 2 e art. 62-bis cod. pen.
Riguardano le circostanze attenuanti e la provocazione: la Corte ha ritenuto che la sproporzione tra fatto ingiusto e reazione esclude la configurabilità della provocazione e ha negato le attenuanti generiche per la condotta dell'imputato
art. 99, primo comma, cod. pen.
Norma sulla recidiva: la Corte territoriale ha applicato la recidiva tenendo conto dei precedenti e della gravità dei fatti; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione
Criteri di determinazione della pena e parametri valutativi (gravità del fatto, capacità a delinquere) usati per valutare congruità della pena e rilevanza dei precedenti ai fini della recidiva e della prognosi
Regola la sospensione condizionale della pena: la concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice; la Corte d'appello ha negato il beneficio per prognosi negativa e la Cassazione non ha ravvisato vizio
Riferito alla memoria difensiva depositata per dedurre estinzione per prescrizione: la Cassazione però ha dichiarato il ricorso inammissibile senza accogliere la deduzione nel merito
Massime di principio
- Il parcheggio intenzionalmente ostacolante può integrare il reato di violenza privata ex art. 610 c.p. anche se le persone offese non erano presenti al momento dell'ostruzione, quando l'atto è idoneo a coartare la libertà di movimento e a cagionare un effetto di costrizione
- Per distinguere violenza privata da esercizio arbitrario delle proprie ragioni conta la gravità e la natura costrittiva della condotta: se si eccede macroscopicamente rispetto all'esercizio di un diritto, scatta la violenza privata
- La circostanza attenuante della provocazione non opera se la reazione è manifestamente sproporzionata rispetto al fatto ingiusto; analogamente le attenuanti generiche possono essere negate se il comportamento del reo mostra assenza di ravvedimento
- L'applicazione della recidiva si fonda su una valutazione complessiva dei precedenti e della capacità a delinquere; la Corte ha ampio margine di valutazione purché motivi secondo i criteri di legge
- La sospensione condizionale della pena è un beneficio discrezionale; precedenti penali significativi e una prognosi negativa possono legittimamente portare al diniego
- In casi analoghi è importante documentare l'impatto concreto della condotta (es. impossibilità a svolgere visite mediche, durata dell'ostruzione) e la proporzionalità della reazione per cercare di ottenere attenuanti
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