Sentenza n. 1286/2026 - Milano, Sezione 1
per l'accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto della S&S Sistemi e Soluzioni S.r.l. ad ottenere l'esibizione in versione integrale della documentazione richiesta dalla società ricorrente ad Aria S.p.a., e per la conseguente condanna della resistente all'ostensione dei documenti anche, ove necessario, attraverso la nomina di un Commissario ad acta, per la visione ed estrazione di copia dei documenti richiesti: I) in data 10.10.2025 a mezzo pec, con la quale la ricorrente ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia: 1) di tutti i verbali delle riunioni e di tutta la corrispondenza che, per quanto appreso dal testo dell'atto, è intercorsa in vista dell'illegittima risoluzione operata; 2) di tutti i provvedimenti di Aria spa facenti parte del presumibile iter procedimentale a monte della conciliazione, ivi inclusa l'eventuale determina a contrarre; 3) di tutti gli atti protocollati da Eng o BC nei quali si sono addotte le difficoltà esecutive, ai limiti dell'impossibilità, di cui si parla nell'atto; 4) copia del conto finale nonché delle fatture menzionate nell'atto ed in quelle da emettersi ex art. 4 dello stesso; 5) copia dei movimenti bancari attestanti i pagamenti previsti nella scrittura de qua; II) in data 23.10.2025 a mezzo pec, con la quale la ricorrente ha richiesto ad Aria s.p.a. di prendere visione ed estrarre copia di: 1) Pec di Engineering contenente la proposta conciliativa; 2) copia informatica della transazione sottoscritta da Aria che renda possibile la verifica della firma digitale; 3) atto a firma di soggetto munito di poteri di rappresentanza esterna che attesti quanto riferito con pec del 6.10.2025 e quindi che non vi siano contratti già sottoscritti o procedimenti in corso volti ad affidare ad Eng e/o a BC, i servizi previsti nel contratto n. 320/2022 e quindi a titolo non esaustivo (realizzazione Sireal 2 - manutenzione Sireal 1 e Costellazione).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale e riscontro ritenuto incompleto alle istanze di accesso documentale relative alla risoluzione consensuale di un contratto pubblico e alla relativa documentazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, mandante del raggruppamento temporaneo aggiudicatario di una procedura ristretta per la realizzazione e gestione di sistemi informativi regionali, ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro il diniego parziale o l’ostensione ritenuta incompleta da parte di ARIA rispetto alle istanze del 10 e 23 ottobre 2025 e alle successive richieste del 4 novembre 2025. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990, degli artt. 24 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria. L’accesso era finalizzato alla tutela delle proprie ragioni difensive in un giudizio civile pendente e riguardava, tra l’altro, verbali e corrispondenza relativi alla risoluzione consensuale del contratto, atti dell’iter procedimentale, verbali e allegati, conto finale, fatture, movimenti bancari, proposta conciliativa, copia informatica della transazione e documenti attestanti l’eventuale affidamento successivo dei servizi agli originari operatori. In via preliminare la ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza e ha contestato la tempestività e la qualificazione della memoria di replica depositata da ARIA.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, rilevando che il rinvio della trattazione non costituisce un diritto delle parti al di fuori dei casi tassativi e che, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., sono necessari casi eccezionali, consistenti in gravi ragioni incidenti sul diritto di difesa. Ha accolto l’eccezione della ricorrente sulla memoria di replica di ARIA e l’ha espunta dal giudizio, perché utilizzata per introdurre per la prima volta un fatto storico e non per replicare a nuove memorie o documenti, in violazione della funzione propria della replica e dei termini processuali, dimidiati nel rito dell’accesso. Nel merito, ha qualificato il giudizio ex art. 116 c.p.a. come giudizio sul rapporto, diretto ad accertare la sussistenza del diritto di accesso. Ha richiamato i requisiti dell’interesse qualificato, del collegamento attuale tra situazione giuridica e documenti e della strumentalità, intesa in senso ampio ma non meramente esplorativo. Ha precisato che l’accesso può riguardare solo documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione, mentre non può imporre attività di ricerca, elaborazione o creazione di nuovi documenti. Ha ritenuto che ARIA avesse soddisfatto le richieste documentali, trasmettendo la documentazione disponibile e dichiarando sotto la propria responsabilità l’inesistenza di ulteriore corrispondenza formale e l’esistenza dei documenti richiesti nell’unico formato disponibile. La ricorrente non ha provato l’esistenza di ulteriori verbali o corrispondenza. La richiesta di un atto attestante l’assenza di contratti o procedimenti futuri è stata ritenuta una richiesta di informazioni e di formazione di un nuovo documento, non un’istanza di accesso. Il TAR ha inoltre censurato il carattere esplorativo e reiterato delle ulteriori istanze, non assistite dalla prova della stretta indispensabilità e strumentalità rispetto alle esigenze difensive. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
il giudice, sussistendone i presupposti, "ordina l'esibizione dei documenti richiesti"
Il giudizio in materia di accesso è diretto all’accertamento del diritto all’ostensione e non alla sola verifica della legittimità formale del diniego; il giudice può ordinare l’esibizione quando ne ricorrono i presupposti.
L’accesso difensivo presuppone un interesse diretto, concreto e attuale e un nesso di strumentalità necessaria, da dimostrare in modo rigoroso; non sono ammissibili richieste generiche o meramente esplorative.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
La finalità difensiva consente l’accesso quando la documentazione è necessaria per curare o difendere una situazione giuridica, ma non esonera l’istante dall’indicare e provare il nesso concreto con tale esigenza.
le parti possono [...] presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi
La memoria di replica è ammessa solo per contrastare nuove memorie o documenti della controparte e non può essere utilizzata per introdurre autonomamente fatti o difese che avrebbero dovuto essere dedotti nella memoria conclusionale.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza
Il rinvio dell’udienza è subordinato alla ricorrenza di situazioni eccezionali e di gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di difesa.
Nel giudizio in materia di accesso i termini processuali sono dimidiati, con conseguente esigenza di rigoroso rispetto della disciplina delle memorie e delle repliche.
Massime di principio
- Il giudizio ex art. 116 c.p.a. è un giudizio sul rapporto, volto ad accertare in concreto la sussistenza del diritto di accesso e, se del caso, a ordinare l’esibizione dei documenti, non una mera verifica impugnatoria del provvedimento di diniego.
- L’accesso difensivo richiede un interesse diretto, concreto e attuale e un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare; il riferimento generico a esigenze probatorie o a un giudizio pendente non è sufficiente.
- L’accesso può avere a oggetto soltanto documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione. Non è possibile ottenere, mediante l’accesso, informazioni non documentate né imporre all’amministrazione attività di indagine, elaborazione o formazione di un nuovo atto.
- Quando l’amministrazione dichiara sotto la propria responsabilità che ulteriori documenti non esistono o che la documentazione è disponibile nell’unico formato o nella sola versione detenuta, spetta all’istante provare l’esistenza di documenti ulteriori; non può imporsi all’amministrazione la prova di un fatto negativo.
- Sono inammissibili gli accessi esplorativi o reiterati, utilizzati per verificare in modo generico la legittimità o l’efficienza dell’azione amministrativa, se non è dimostrata la stretta indispensabilità e strumentalità dei documenti rispetto a una specifica esigenza difensiva.
- La memoria di replica può essere utilizzata esclusivamente per contrastare nuove memorie o documenti della controparte e non per introdurre per la prima volta fatti o difese, eludendo i termini per le memorie conclusionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →