Cassazione Penale, Sentenza n. 37124/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 04/03/2021 deducendo la violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione del reato. Il fatto contestato risale al 12/11/2012; il ricorrente contestava il computo dei termini e contestava che, anche tenuto conto della sospensione disposta nel primo grado dal 16/05/2017 al 29/11/2017 (per rinvio dovuto ad impedimento del difensore, con eventuale decurtazione di 60 giorni massimi), la prescrizione fosse maturata prima della pronuncia d'appello. Non veniva invocata alcuna sospensione emergenziale COVID perché non vi erano udienze nel periodo di interesse. Il ricorso allegava i verbali d'udienza e il decreto di citazione per l'appello per dimostrare l'autosufficienza della censura. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali, perché il reato è risultato estinto per prescrizione già anteriormente alla sentenza d'appello (verificato il calcolo dei termini e delle sospensioni, anche considerando la scheda di spoglio allegata). La Cassazione ha inoltre precisato che le statuizioni civili nei confronti della parte offesa (Pietro Palazzolo) non sono state impugnate e pertanto permangono. Non è stata pronunciata assoluzione nel merito, atteso che non sussistevano le condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen. per una pronuncia di proscioglimento nel merito.
Norme richiamate
La norma autorizza la verifica in ogni momento da parte della Cassazione dell'estinzione del reato per prescrizione; inoltre la sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129, comma 2, può essere pronunciata solo quando dalle carte emerga in modo assolutamente incontestabile l'inesistenza del fatto o la non riconducibilità all'imputato. Qui la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli estremi per una pronuncia di assoluzione nel merito e ha limitato l'annullamento agli effetti penali per prescrizione.
Norme sostanziali richiamate nella vicenda: la Corte d'Appello aveva riqualificato la condotta da lesioni volontarie a percosse e lesioni come conseguenza di altro delitto, facendo riferimento a tali articoli. La Cassazione si è pronunciata sul piano della prescrizione, senza entrare nel merito del reato in termini di colpevolezza.
Massime di principio
- La prescrizione può essere eccepita in Cassazione anche quando il calcolo dei termini richiede l'esame degli atti processuali: il ricorso deve comunque esporre i passaggi logici e allegare i documenti essenziali per consentire la verifica (verbali d'udienza, decreti, schede di spoglio).
- La Corte di Cassazione ha il potere/dovere di verificare in ogni momento se il reato sia estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; se la prescrizione è accertata, può annullare la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente agli effetti penali.
- L'inammissibilità per difetto di autosufficienza può essere superata se il ricorrente indica chiaramente i passaggi giuridici e fattuali che giustificano l'estinzione per prescrizione e allega gli atti utili al calcolo; la mera asserzione non è sufficiente, ma una ricostruzione logica con documenti lo è.
- Le statuizioni civili decise nel processo penale permangono se non vengono impugnate: l'annullamento per prescrizione dei soli effetti penali non comporta automaticamente la cancellazione delle condanne civili o delle condanne al risarcimento, salvo specifica impugnazione.
- Le sospensioni dei termini vanno valutate caso per caso: impedimenti del difensore e sospensioni disposte nel primo grado incidono sul computo e devono essere documentati; le sospensioni per emergenza COVID non operano automaticamente ma solo se sussistono udienze o provvedimenti che le abbiano determinate nel periodo rilevante.
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