Cassazione Civile, Ordinanza n. 11159/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un arbitrato irrituale relativo a deliberazioni sociali che avevano escluso un consigliere dalle cariche sociali. Il lodo aveva ritenuto illegittime tali delibere, reputando configurabile un eccesso di potere della maggioranza dei soci. La Corte d'appello, investita dell'impugnazione proposta dalla società, ha invece accolto il gravame, annullando il lodo e disponendo conseguenze restitutorie a favore del socio escluso, sul presupposto che non fosse provato un intento fraudolento o dannoso e che la cessazione dalla carica derivasse da una causa statutaria di decadenza e dalla volontà maggioritaria dei soci. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la falsa applicazione dell'art. 1428 c.c., sostenendo che il lodo irrituale fosse impugnabile solo per vizi della volontà e, in tema di errore, solo per errore nella percezione dei dati di fatto o degli elementi sottoposti agli arbitri, non per errori di giudizio o di diritto; con il secondo motivo ha censurato la statuizione restitutoria conseguente all'annullamento del lodo. La società intimata non ha resistito in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo decisivo, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il lodo irrituale, quale espressione di autonomia negoziale delle parti, è impugnabile solo per vizi della volontà (errore, dolo, violenza, incapacità) e non per errores in iudicando; anche quando agli arbitri sia stato conferito il potere di decidere secondo diritto, è censurabile solo l'errore percettivo sulla esistenza o inesistenza di una norma, non l'erronea valutazione della norma stessa. La Corte d'appello, invece, aveva trattato il lodo come se fosse rituale e avesse potuto essere annullato per un errore di diritto, così collocandosi al di fuori dei limiti propri dell'impugnazione del lodo irrituale.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, nell'arbitrato irrituale, l'errore rilevante ai fini dell'impugnazione deve riguardare la volontà/ percezione dei dati di fatto e non la valutazione giuridica della controversia.
Evocato in contrapposizione all'arbitrato rituale: i motivi di censura per violazione di legge sono propri del lodo rituale e non sono estensibili al lodo irrituale.
Massime di principio
- Il lodo pronunciato in arbitrato irrituale ha natura negoziale e sostitutiva della volontà delle parti; perciò è impugnabile solo per vizi della volontà o della capacità, non per errores in iudicando.
- Quando le parti attribuiscono agli arbitri irrituali il potere di decidere secondo diritto, è censurabile solo l'errore percettivo sulla esistenza o inesistenza della norma, non la sua errata interpretazione o applicazione.
- Il giudice che esamini l'impugnazione di un lodo irrituale non può applicare i criteri di controllo propri del lodo rituale, pena lo sconfinamento dai limiti legali dell'impugnazione.
- Se il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe il secondo, la cassazione con rinvio comporta la rinnovazione del giudizio di merito davanti al giudice di rinvio.
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