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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34611/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di immobile da realizzare, con caparra confirmatoria versata dalla promissaria acquirente e termine finale per la stipula del definitivo fissato al 31/10/2003. La promissaria acquirente agì chiedendo di accertare la legittimità del proprio recesso e di ottenere il doppio della caparra, assumendo che la controparte non avesse ultimato i lavori e non avesse concluso il definitivo nel termine pattuito. La società promittente venditrice resistette, chiedendo in riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, il risarcimento dei danni e la ritenzione della caparra. Il giudizio ha avuto un articolato sviluppo: in appello, dopo un primo arresto di cassazione che aveva rilevato la necessità di verificare la novità della domanda di recesso con ritenzione della caparra proposta dalla società, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di recesso con trattenimento della caparra, ritenendo che in primo grado fosse stata proposta solo una domanda di risoluzione e danni e che la domanda ex art. 1385 c.c. fosse nuova in appello; ha inoltre respinto la richiesta dell'attrice di restituzione della caparra. Con il presente ricorso per cassazione l'acquirente censura tale decisione, deducendo in sintesi che, una volta escluso il diritto della venditrice di trattenere la caparra per inammissibilità della domanda di recesso e non essendo stata accolta la pretesa di ottenere il doppio della caparra, mancava comunque un titolo per la trattenuta della somma; con il secondo motivo contesta la disciplina degli interessi sulle somme restituite a titolo di spese legali, sostenendo l'applicabilità degli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo. Ha ritenuto che, una volta emerse reciproche manifestazioni di volontà di sciogliere il rapporto tramite il rimedio di cui all'art. 1385 c.c., pur non essendo fondata la domanda della ricorrente di ottenere il doppio della caparra e pur essendo stata dichiarata inammissibile la domanda della controparte proposta solo in appello, il giudice di rinvio avrebbe dovuto comunque disporre la restituzione della caparra versata, perché la ritenzione non aveva più alcun titolo. Ha invece escluso l'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. agli interessi sulle somme restituite per spese legali, per ragioni di inapplicabilità temporale, e ha considerato comprensibili nella liquidazione anche le spese di registrazione della sentenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1385 c.c.

    La caparra confirmatoria consente alla parte adempiente di scegliere tra recesso con ritenzione o richiesta del doppio della caparra, oppure risoluzione giudiziale con risarcimento; nel caso concreto la reciproca volontà di scioglimento del rapporto imponeva, comunque, la restituzione della caparra una volta venuto meno il titolo per trattenerla.

  • art. 1453 c.c.

    La domanda di risoluzione per inadempimento è rimedio distinto e non cumulabile con il recesso ex art. 1385 c.c.; la scelta del rimedio rileva anche ai fini dell'ammissibilità della domanda in appello.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato per la risoluzione giudiziale del contratto in presenza di inadempimento non di scarsa importanza.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento conseguente alla risoluzione deve essere provato secondo i criteri generali del danno risarcibile.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso rigettati, in tema di interpretazione del contratto preliminare.

  • artt. 183, 345 e 112 c.p.c.

    Richiamati nel primo giudizio di legittimità per il tema della novità della domanda in appello e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla prova e alla liquidazione delle somme da restituire.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    Ritenuto non applicabile ratione temporis al giudizio, perché introdotto successivamente rispetto all'instaurazione della causa.

  • art. 96 c.p.c.

    Non sono stati ravvisati i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato per escludere la proponibilità di domande nuove nel giudizio di rinvio, salvo i limiti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • In tema di caparra confirmatoria, il recesso ex art. 1385 c.c. e la domanda di risoluzione giudiziale del contratto sono rimedi alternativi e non cumulabili: la qualificazione della domanda proposta in primo grado è decisiva anche ai fini della sua ammissibilità in appello.
  • Quando entrambe le parti manifestano la volontà di sciogliere il contratto, pur attribuendosi reciprocamente l'inadempimento, il giudice deve valorizzare l'effetto sostanziale dello scioglimento del rapporto; se viene meno il titolo della ritenzione, la caparra va restituita anche se non è accolta la domanda di ottenere il doppio.
  • La restituzione della sola caparra costituisce un bene della vita omogeneo e ridimensionato rispetto alla pretesa di ottenere il doppio: la condanna alla restituzione può quindi essere disposta senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La domanda di recesso con caparra proposta per la prima volta in appello è inammissibile se in primo grado era stata proposta solo domanda di risoluzione per inadempimento e risarcimento danni, salvo che il contenuto sostanziale dell'originaria domanda non riveli già il medesimo rimedio.
  • Gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. si applicano solo nei limiti temporali previsti dalla norma e non possono essere estesi a giudizi già pendenti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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