Cassazione Civile, Ordinanza n. 13503/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria crediti)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare di diversi crediti derivanti da rapporti bancari: un mutuo fondiario del 2005, un mutuo fondiario condizionato del 2007 e un'apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca del 2001, poi modificata. I crediti venivano richiesti, in parte, in privilegio ipotecario e, per gli interessi anteriori al biennio, in chirografo. Il giudice delegato e poi il Tribunale avevano escluso l'ammissione per difetto di prova del credito. In particolare, per il mutuo del 2005 il Tribunale aveva ritenuto non provata la risoluzione e, soprattutto, non provata l'effettiva erogazione delle somme; per il mutuo del 2007 aveva ritenuto insufficiente la documentazione prodotta, ma la motivazione conteneva un passaggio in cui riconosceva che gli atti di erogazione e quietanza attestavano erogazioni parziali per complessivi 554.000 euro, per poi concludere contraddittoriamente che non era provata l'erogazione dell'intera somma; per l'apertura di credito in conto corrente, infine, era stata ravvisata l'incompletezza degli estratti conto e l'impossibilità di ricostruire l'andamento del rapporto sino al fallimento. Con il ricorso per cassazione la società cessionaria deduceva, in sintesi: violazione delle norme sul mutuo fondiario e sulla prova del credito; erronea applicazione dell'art. 50 TUB e dell'art. 2697 c.c.; violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e sulla prova dell'erogazione, sostenendo che la quietanza notarile e la costituzione in deposito cauzionale delle somme avrebbero dimostrato la traditio; contraddittorietà della motivazione sul mutuo del 2007; erronea esclusione del credito in conto corrente per mancanza di ulteriori estratti, assumendo che il curatore non avesse contestato il credito. La Corte accoglieva solo il quinto motivo, rilevando che sul mutuo condizionato del 2007 il decreto impugnato era internamente incompatibile, perché prima affermava provata l'erogazione di complessivi 554.000 euro e poi negava l'ammissione per difetto di prova dell'erogazione dell'intera somma, senza chiarire la rilevanza di tale accertamento rispetto alla domanda di ammissione. Rigettava il terzo motivo limitatamente al mutuo del 2005, dichiarandolo inammissibile per difetto di specificità, perché dal decreto non risultava che il contratto imponesse, come modalità di erogazione, la quietanza della mutuataria; rigettava inoltre il sesto motivo sull'apertura di credito, osservando che il credito era stato contestato nella fase di verifica dello stato passivo e che la contumacia del curatore nel giudizio di opposizione non equivale a non contestazione. Gli altri motivi restavano assorbiti. Il decreto veniva quindi cassato con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione per nuovo esame del solo credito derivante dal mutuo condizionato del 2007; le spese del giudizio di legittimità erano rimesse al giudice del rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso, limitatamente al credito derivante dal mutuo fondiario condizionato del 21 novembre 2007, cassando il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione per un nuovo esame di quella specifica pretesa. Ha rigettato il terzo motivo per la parte riferita al mutuo del 2005, dichiarandolo inammissibile per difetto di specificità, e ha rigettato il sesto motivo relativo all'apertura di credito in conto corrente, perché il credito era stato contestato dal curatore nella fase di verifica e la sua contumacia in opposizione non equivaleva a non contestazione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
la dichiarazione/estratto previsto dalla norma è richiamato come documento utile, ma non basta da solo se la motivazione del giudice di merito richiede la prova dell'effettiva erogazione o della ricostruzione del rapporto secondo le risultanze complessive.
è invocato dal ricorrente per sostenere che l'onere di provare l'inadempimento grava sul debitore; la Corte non accoglie tale censura per il capo relativo al mutuo del 2005.
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei mutui fondiari e alla prova dell'erogazione.
richiamato dal ricorrente in relazione alla garanzia ipotecaria e ai profili del mutuo fondiario.
richiamato dal ricorrente in relazione alla prova e alla ricostruzione del rapporto di conto corrente.
richiamato dal ricorrente in relazione al rapporto bancario e alla prova del saldo.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia probatoria della quietanza o della dichiarazione di debito.
richiamato più volte; la Corte esclude che nel caso del conto corrente la mancata contestazione in opposizione possa operare se il credito era stato già contestato in sede di stato passivo, e sul mutuo del 2005 non ravvisa il vizio denunciato.
richiamato dal ricorrente in relazione al valore probatorio dell'atto notarile e delle quietanze in esso contenute.
richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili nei rapporti bancari.
richiamati come norme sulla valutazione della prova; la Corte non accoglie le censure che miravano a una diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare la contraddittorietà della motivazione; la Corte ravvisa effettivamente una contraddizione logica decisiva nel capo relativo al mutuo del 2007.
richiamato per sostenere un'erronea interpretazione delle clausole contrattuali, ma non determinante ai fini dell'accoglimento parziale.
richiamato insieme ai criteri ermeneutici contrattuali.
richiamato per sostenere un'interpretazione che conservi effetti alle clausole relative alla traditio e al deposito cauzionale.
richiamato dal ricorrente in tema di quietanza quale prova dell'adempimento.
Massime di principio
- In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice non può negare l'ammissione di un credito sulla base di una motivazione internamente contraddittoria: se accerta un'erogazione parziale o complessiva, deve poi spiegare in modo coerente quale sia l'incidenza di tale accertamento sulla domanda di insinuazione.
- La quietanza notarile e la documentazione contrattuale possono costituire elementi probatori rilevanti dell'erogazione del mutuo, ma la loro efficacia va valutata nel complesso delle clausole e della documentazione prodotta; la censura in cassazione deve essere specifica e riferita al contenuto effettivo del contratto.
- La mancata contestazione del credito da parte del curatore non può essere desunta dalla sola contumacia nel giudizio di opposizione se il credito era già stato contestato nella fase di verifica dello stato passivo.
- Le censure che mirano solo a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione quando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito è logica e sorretta da accertamenti non specificamente censurati.
- Nel credito bancario documentato da rapporto di conto corrente, l'incompletezza degli estratti conto può legittimare il rigetto dell'insinuazione se impedisce la ricostruzione dell'andamento del rapporto fino alla data rilevante; tale apprezzamento di fatto è sottratto al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.
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