Cassazione Penale, Ordinanza n. 17121/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Il caso riguarda un'istanza di ottemperanza proposta da un detenuto rispetto a una precedente ordinanza del 2022 con cui il giudice di sorveglianza aveva invitato la direzione dell'istituto penitenziario a ricollocarlo nella sezione normale destinata ai detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis ord. pen. Il magistrato di sorveglianza ha però dichiarato non luogo a provvedere sul rilievo che quella ordinanza si riferisse alla situazione esistente nel carcere di Novara nel 2022, mentre il richiedente risultava ormai detenuto presso la casa di reclusione di Nuoro. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto violazione di legge e motivazione solo apparente, denunciando la violazione degli artt. 666, commi 2, 3 e 4 c.p.p. e 35-bis ord. pen., sostenendo che, poiché era in gioco un diritto soggettivo, il magistrato non avrebbe potuto decidere de plano ma avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio; in più la situazione di Nuoro sarebbe stata sovrapponibile a quella già oggetto della precedente decisione di Novara.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato muovesse correttamente dalla considerazione che la situazione oggetto dell'ordinanza del 2022 si era ormai definita e che la diversa realtà detentiva successivamente intervenuta, anche a seguito dei trasferimenti del detenuto, impedisse di utilizzare il procedimento ex art. 35-bis ord. pen. per ottenere l'ottemperanza a un provvedimento riferito a situazioni territorialmente distinte, ancorché di fatto sovrapponibili. Le doglianze difensive sono state giudicate generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per sostenere la necessità del contraddittorio nel procedimento di sorveglianza; la Corte non accoglie la doglianza perché il ricorso è generico e il tema è superato dalla diversa situazione processuale e territoriale.
art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Il procedimento di ottemperanza non può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione di un provvedimento riferito a una situazione territoriale diversa da quella attualmente dedotta, anche se in fatto sovrapponibile.
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato solo per descrivere il regime detentivo cui era destinata la sezione normale oggetto della precedente ordinanza.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il procedimento di ottemperanza in materia di sorveglianza non è esperibile per far valere l'esecuzione di un provvedimento che si riferisce a una situazione ormai esaurita e a un diverso contesto territoriale, quando nel frattempo sia mutata la concreta situazione detentiva del richiedente.
- L'identità sostanziale dei fatti non basta, da sola, a fondare l'ammissibilità dell'ottemperanza se il provvedimento da eseguire era limitato a una specifica realtà istituzionale e temporale ormai superata.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e non meramente assertive: la deduzione di violazione di legge o di motivazione apparente è inammissibile se non si confronta puntualmente con la ratio del provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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