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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2921/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è diretto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che, in sede di rinvio dopo annullamento da parte della Corte di cassazione, aveva dichiarato 'non doversi procedere' sul reclamo disciplinare proposto in favore di Attanasio perché la sanzione disciplinare (isolamento durante la permanenza all'aria aperta per 7 giorni) era stata irrogata nell'ambito di un titolo esecutivo che il detenuto aveva già espiato (periodo di esecuzione 31/12/2001 - 07/07/2022) e quindi la vicenda sarebbe priva di interesse attuale. In cassazione il ricorrente deduce due motivi principali: (1) errata applicazione dell'art. 666 c.2 c.p.p. con riferimento al cumulo e alla qualificazione del titolo custodiale in esecuzione (sostiene che il cumulo dovesse essere operato come primo cumulo parziale ex art. 80 c.p.), e (2) errata applicazione dell'art. 627 c.3 c.p.p. e della sentenza n.135/2013 della Corte costituzionale nonché censura circa l'uso di un ordine di servizio del 6/7/2020 per valutare un fatto avvenuto il 26/6/2019 (tempistica e applicabilità delle norme/ordini amministrativi relativi al divieto/consenso allo scambio di cibo tra detenuti).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dell'interesse attuale, concreto e immediato all'impugnazione: il Collegio ha ritenuto che l'interesse prospettato (la possibile futura definitività del titolo custodiale attualmente esecutivo e l'eventuale preclusione ai benefici penitenziari in ragione della sanzione) sia meramente ipotetico e non sufficiente a soddisfare il requisito previsto dall'art. 568 c.4 c.p.p. Conseguentemente il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e il secondo assorbito. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 230/2000, art. 77, n.16

    Norma richiamata come titolo normativo per l'applicazione della sanzione disciplinare (isolamento durante la permanenza all'aria aperta).

  • Ordinamento penitenziario, art. 41‑bis, comma 2‑quater, lett. t), ultimo periodo

    Richiamato nel valutare il regime precedente alla sentenza della Corte costituzionale n.97/2020: prima di quella pronuncia vi erano divieti interpretati come ostativi allo scambio di oggetti tra detenuti nello stesso gruppo di socialità.

  • Circolare DAP n. 3676/6126 del 2/10/2017, art.4, comma 1

    Richiamata come fonte amministrativa che, prima della pronuncia costituzionale del 2020, vietava gli scambi di oggetti tra detenuti dello stesso gruppo.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 97/2020

    Ha affermato la possibilità, per i detenuti in regime differenziato, di essere ammessi allo scambio di cibi con altri ristretti del medesimo gruppo di socialità, consentendo all'Amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità e le condizioni degli scambi.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma dedotta nel primo motivo in relazione al cumulo delle pene; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse e dunque non ha esaminato il merito della presunta errata applicazione.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e sentenza Corte cost. n.135/2013

    Richiamati nel secondo motivo in relazione ai principi di decisione e alla disciplina applicabile; il Collegio di legittimità ha assorbito le censure per difetto di interesse all'impugnazione.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che indica le ipotesi di motivi di cassazione; citata come riferimento per le censure dedotte dal ricorrente.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte quale principio secondo cui l'interesse ad impugnare deve essere immediato, concreto e attuale; assorbente nella decisione di inammissibilità.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicata per imporre il versamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo un provvedimento è necessario avere un interesse attuale, concreto e immediato: ipotesi future o eventuali (es. la possibile futura definitività di un altro titolo) non sono sufficienti a ritenere ammissibile il ricorso.
  • Se manca l'interesse all'impugnazione il giudice di legittimità dichiara il ricorso inammissibile e non approfondisce il merito delle censure; le questioni sostanziali restano quindi non esaminate.
  • Le valutazioni disciplinari devono considerare la normativa e gli strumenti amministrativi in vigore al momento del fatto; un ordine di servizio successivo alla condotta non può in genere retroagire per fondare l'illegittimità disciplinare di comportamenti anteriori, salvo chiari principi di diritto che dispongano diversamente.
  • La pronuncia della Corte costituzionale n.97/2020 ha modificato il quadro applicabile agli scambi di cibo tra detenuti in regime differenziato: dopo quella sentenza l'Amministrazione penitenziaria può consentire tali scambi stabilendo modalità e limiti; tuttavia la valutazione di comportamenti anteriori resta ancorata alla disciplina vigente al tempo del fatto.
  • In caso di inammissibilità non dolosa del ricorso il giudice può comunque irrogare spese e somme a titolo di Cassa delle ammende; pertanto, prima di proporre ricorso, va valutata la concretezza dell'interesse e la fondatezza dei motivi per evitare esborsi.

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