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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32068/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 648 c.p.), per non aver tenuto conto della depenalizzazione del reato presupposto (falso in scrittura privata) e conseguente incidenza sulla configurabilità della ricettazione; 2) violazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 648 c.p.) e vizio di motivazione, per la mancata derubricazione da ricettazione a falso in scrittura privata in quanto, secondo il ricorrente, gli elementi documentali proverebbero che l'imputato era autore o coautore della falsificazione degli assegni (quindi non ricevente di cose provenienti da reato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la depenalizzazione del falso in scrittura privata (modifiche operate dal d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 e relative abrogazioni) non incide sulla rilevanza penale della ricettazione consumata in precedenza, perché la provenienza da reato è elemento esterno alla fattispecie e la rilevanza va valutata con riferimento al momento della condotta. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la possibilità di una rivalutazione del merito in sede di legittimità: i giudici del merito, avendo avuto pieno accesso ai titoli e agli atti, hanno motivatamente escluso che Pellone fosse autore della falsificazione originaria e non è stata fornita dal ricorrente una prova decisiva che invalidi la ricostruzione di merito. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (importo indicato nel dispositivo; testo fornito incompleto).

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La ricettazione resta rilevante anche se il reato presupposto è stato successivamente depenalizzato; la valutazione della provenienza da reato si effettua con riferimento al momento della ricezione.

  • art. 485 cod. pen.

    La norma sul falso in scrittura privata è stata abrogata dal d.lgs. 15/01/2016 n.7; ciò ha depenalizzato alcune condotte di falsificazione (es. assegni non trasferibili) ma non elimina retroattivamente la rilevanza della ricettazione compiuta anteriormente.

  • art. 491 cod. pen.

    nuova formulazione a seguito del d.lgs. 15/01/2016 n.7

    Distingue la rilevanza penale dei falsi su titoli trasferibili rispetto a quelli non trasferibili; la depenalizzazione riguarda talune fattispecie di falso.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7

    Ha riformato le norme sul falso, depenalizzando alcune fattispecie; la Corte ne riconosce l'effetto ma ritiene che non incida sulla ricettazione già consumata.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio di legalità e temporalità della legge penale: la rilevanza penale di un fatto va valutata con riferimento alla legge vigente al momento in cui la condotta è stata commessa.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Consente la censura per motivazione manifestamente illogica solo se la ricostruzione alternativa è inconfutabile; nel caso la Corte ha ritenuto che la tesi del ricorrente era una mera ipotesi alternativa e non inconfutabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, applicata dal giudice.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per la sintesi e l'articolazione dei motivi di ricorso secondo le disposizioni applicabili.

  • art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. legge 18/12/2020 n.176)

    Consente la trattazione scritta del procedimento, modalità adottata nel presente giudizio.

Massime di principio

  • La depenalizzazione di un reato presupposto non annulla automaticamente la rilevanza penale della ricettazione già consumata: la valutazione della provenienza da reato si compie con riferimento al momento della condotta.
  • Quando la qualità di 'proveniente da reato' è un elemento esterno alla fattispecie di ricettazione, l'abrogazione della norma che puniva il reato presupposto di norma non produce effetti retroattivi sulla ricettazione già consumata.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove; le doglianze sulla motivazione sono ammissibili in cassazione solo se dimostrano manifesta illogicità, incongruenza o contraddittorietà non sanabile.
  • Per ottenere la derubricazione da ricettazione a falso è necessario fornire elementi probatori concreti e decisivi (esame diretto dei titoli, dichiarazioni confessorie, elementi documentali) che smentiscano la ricostruzione di fatto dei giudici di merito.
  • Ricorrere senza fondatezza espone al rischio di dichiarazione di inammissibilità e alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

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