Cassazione Penale, Ordinanza n. 12890/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 640 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che non sussistessero gli elementi costitutivi del reato; la censura, però, era sostanzialmente una nuova rilettura dei fatti e delle prove già esaminate in appello. Con il secondo e il terzo motivo ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 99 e 62-bis c.p. e la carenza di motivazione sulla recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma tali questioni non risultavano dedotte in appello e non erano rilevabili d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, che le doglianze erano aspecifiche e miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme e di motivazione ritenuta esaustiva e non manifestamente illogica. Per gli altri motivi ha affermato che non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione questioni non dedotte in appello e non rilevabili d'ufficio, in applicazione del principio del tantum devolutum, quantum appellatum. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma evocata dal ricorrente per contestare la sussistenza degli elementi del reato di truffa; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato perché reputa la censura aspecifica e meramente fattuale.
Richiamato dal ricorrente per contestare la recidiva; la Corte afferma che la questione non era stata dedotta in appello e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.
Richiamato dal ricorrente per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte dichiara la censura non proponibile perché nuova in cassazione.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o del materiale probatorio: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua, completa e non manifestamente illogica.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello che richiami e condivida quella di primo grado è fisiologica e non è censurabile solo perché sintetica, purché dia conto in modo chiaro della tenuta logica della decisione.
- Non sono proponibili per la prima volta in cassazione questioni non dedotte in appello e non rilevabili d'ufficio, poiché restano precluse dal principio del tantum devolutum, quantum appellatum.
- La deduzione in cassazione di vizi relativi a recidiva e attenuanti generiche richiede che tali questioni siano state tempestivamente devolute al giudice di merito, salvo che si tratti di profili rilevabili d'ufficio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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