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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30391/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), aggravato in relazione alla partecipazione ad associazione mafiosa (riferimento normativo indicato nell'atto: art. 416-6/5.1 c.p.). La ricorrente deduceva vizio della motivazione: il Tribunale avrebbe usato indici successivi alla presunta acquisizione (consumazione del reato collocata nel 2019, mentre la detenzione contestata dal 2023), senza valutazione retrospettiva della prova della ricezione illecita; inoltre eccepiva la prescrizione del reato ove fosse confermata la data dei reati presupposti. Il ricorso era limitato nei termini dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in seguito alla formale rinuncia presentata dal difensore della ricorrente (revoca della misura cautelare che ha fatto venire meno l'interesse all'impugnazione). La Corte ha aderito all'orientamento maggioritario secondo cui l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In precedenza, la Prima Sezione aveva annullato parzialmente l'ordinanza originaria per carenza di motivazione in ordine al reato di ricettazione; in sede di rinvio il Tribunale di Caltanissetta aveva poi delineato i gravi indizi ritenuti sufficienti per la ricettazione basandosi sulle caratteristiche dell'arsenale e sulle modalità di custodia. Il Pubblico Ministero di cassazione aveva chiesto il rigetto del ricorso, ma la decisione finale di inammissibilità è derivata dalla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    reato di ricettazione; nella vicenda è centrale il principio secondo cui per la ricettazione occorre prova, anche in sede cautelare, della ricezione consapevole del bene illecito al momento dell'acquisizione, non la mera consapevolezza sopravvenuta

  • art. 416-6/5.1 cod. pen.

    riferimento normativo usato come aggravante collegata alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso; incide sulla valutazione complessiva della gravità della condotta e dell'esigenza cautelare

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limita la formulazione del motivo di ricorso; il ricorso è stato presentato nei termini previsti da questa disposizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato con riferimento alle conseguenze processuali dell'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la Corte ha ritenuto che non si applichino al ricorrente né le spese né la sanzione pecuniaria in questi casi

  • Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)

    giurisprudenza di riferimento sulla nozione di 'carenza d'interesse sopraggiunta' e sulla conseguenza che la sua verifica esclude la qualificazione come soccombenza e l'applicazione di condanne per spese o ammende

  • Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 (Galletta)

    giurisprudenza richiamata sulla necessità di motivazione specifica circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di ricettazione; l'assenza di tali argomentazioni determina annullamento

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso, se valida e motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (es. revoca della misura cautelare), comporta l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando la causa del venir meno dell'interesse non è imputabile al ricorrente, non determina condanna al pagamento delle spese processuali né all'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • Se un giudice del riesame non riesamina espressamente la sussistenza dei gravi indizi per un capo di imputazione (o non lo motiva), quella parte del provvedimento può essere annullata e rinviata per un nuovo giudizio motivato.
  • In tema di ricettazione, ai fini cautelari e processuali è necessario valutare indizi che dimostrino la ricezione consapevole del bene illecito al momento dell'acquisizione; indici successivi o la mera consapevolezza sopravvenuta possono non essere sufficienti per fondare il reato.
  • La determinazione della data certa del fatto è rilevante anche ai fini dell'eventuale prescrizione: se la data del presunto reato non è certa, la questione della prescrizione va trattata con attenzione e motivazione specifica.
  • Prima di proporre o mantenere un ricorso va valutato se eventi processuali sopravvenuti (p.es. revoca della misura) abbiano fatto venir meno l'interesse all'impugnazione, perché la prosecuzione del gravame potrebbe risultare inammissibile e senza conseguenze favorevoli per il ricorrente.

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