Cassazione Civile, Ordinanza n. 02709/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un ingegnere aveva ricevuto incarico professionale da una cooperativa edilizia per la progettazione di un piano particolareggiato e per attività connesse alla presentazione del progetto agli uffici comunali. Dopo la consegna dell’elaborato e lo svolgimento di ulteriori attività asserite, aveva chiesto il pagamento del compenso e ottenuto un decreto ingiuntivo; in opposizione il Tribunale aveva revocato il decreto ma condannato comunque la cooperativa al pagamento del compenso pattuito. Nel frattempo la cooperativa era stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. In appello la cooperativa ha dedotto l’improcedibilità/inammissibilità della domanda originaria per essere stata la sentenza di primo grado notificata alla società in bonis e non ai commissari liquidatori, sostenendo che la notificazione non potesse far decorrere il termine breve di impugnazione; l’altra parte ha eccepito la tardività dell’appello perché la sentenza era stata notificata il 3.10.2009 e l’appello proposto il 3.11.2009 sarebbe stato oltre il termine di 30 giorni. Le ricorrenti, eredi del professionista deceduto, hanno quindi censurato in cassazione: 1) la ritenuta tempestività dell’appello, denunciando violazione degli artt. 325 e 327 c.p.c.; 2) il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente dichiarato improcedibile la domanda originaria e che l’impugnazione fosse stata proposta solo per evitare il giudicato, in applicazione della disciplina concorsuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d’appello avesse sbagliato il calcolo del termine breve di impugnazione: la notificazione della sentenza al procuratore domiciliatario della società in bonis in data 3.10.2009 faceva decorrere il termine di 30 giorni, che spirava il 2.11.2009; l’appello notificato il 3.11.2009 era dunque tardivo. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la notificazione alla società, pur divenuta incapace processualmente per la liquidazione coatta amministrativa, fosse inidonea a far decorrere il termine breve, richiamando il principio di ultrattività del mandato alla lite quando l’evento intervenga dopo la chiusura della discussione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito. Le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte resistente; escluso anche l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è la norma invocata per denunciare violazione di legge e vizi motivazionali; la Corte ha esaminato prioritariamente il motivo sulla tempestività dell’appello.
termine breve di impugnazione
la notificazione della sentenza al procuratore domiciliatario della parte fa decorrere il termine breve di 30 giorni per l’impugnazione.
termine lungo di impugnazione
la Corte ha ritenuto infondata la tesi della tempestività dell’appello anche sotto il profilo del termine lungo.
richiamato nel secondo motivo per lamentare carenza di motivazione, motivo poi assorbito.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla motivazione della sentenza di appello, ma la censura non è stata esaminata nel merito.
la Corte richiama la disciplina degli eventi interruttivi verificatisi dopo la chiusura della discussione, affermando che opera la regola dell’ultrattività del mandato alla lite.
la notificazione della sentenza può essere eseguita anche a coloro ai quali spetta stare in giudizio, come alternativa equipollente quando l’evento ex art. 299 c.p.c. intervenga dopo la chiusura della discussione.
l’inciso è interpretato come previsione di due modalità alternative e equivalenti per la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve.
art. 200 L.F.
Effetti del provvedimento di liquidazione per l’impresa
la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa non determina l’interruzione del processo ma la sola perdita della capacità processuale degli organi societari.
art. 96, comma 3, n. 3 L.F.
richiamato dalle ricorrenti per sostenere la necessità di impugnazione della sentenza non passata in giudicato ai fini dell’ammissione al passivo; motivo assorbito.
art. 95, comma 3, L.F.
menzionato come previgente disciplina richiamata dalle ricorrenti in relazione alla procedura concorsuale.
base per la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte ha escluso i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato, non dovuto nel caso di accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado è notificata al procuratore domiciliatario della parte, il termine breve di impugnazione decorre da quella notificazione anche se, nelle more, la parte sia stata assoggettata a una procedura concorsuale che le fa perdere la capacità processuale.
- Quando l’evento interruttivo o la perdita di capacità processuale intervengono dopo la chiusura della discussione, la notificazione della sentenza può essere validamente eseguita alla parte come rappresentata dal procuratore costituito, essendo tale modalità equipollente alla notificazione ai soggetti che ne hanno il potere rappresentativo.
- La liquidazione coatta amministrativa, in assenza di speciali deroghe, non determina l’interruzione automatica del processo, ma incide sulla capacità processuale degli organi societari.
- Nel computo del termine breve di impugnazione si contano tutti i giorni, salvo quelli espressamente esclusi dalla legge; se il termine scade il giorno festivo successivo alla scadenza, la notificazione effettuata il giorno seguente è tardiva.
- Se il primo motivo di ricorso consente la cassazione senza rinvio per impossibilità di prosecuzione del processo, l’esame degli ulteriori motivi resta assorbito.
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