Cassazione Penale, Sentenza n. 44331/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con sei motivi: 1) violazione di legge e mancata motivazione, con la censura che la Corte d'appello non avrebbe risposto ai rilievi difensivi; 2) e 3) (connessi) vizio nella valutazione delle prove, contestando che la condanna si fondi su indizi incerti e sulla sola testimonianza ritenuta inattendibile della teste Marisol Comas; 4) tardività della querela, sostenendo che i fatti risalirebbero al 2011 e non al 2014; 5) estinzione del reato per prescrizione maturata il 24/10/2021; 6) mancata applicazione ex officio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). I fatti contestati riguardano il collocamento di un dissuasore nel cortile e la saldatura del perno del cancello che avrebbero impedito l'accesso ai veicoli della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la logica e la conformità tra sentenza di primo grado e sentenza di appello (situazione di doppia conforme) ritenendo non ammissibile una rivalutazione del merito. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla tardività della querela e alla prescrizione (ricordando che in primo grado sono intervenute cause di sospensione valide e non contestate). Ha inoltre escluso la possibilità di sollevare per la prima volta in Cassazione la questione della particolare tenuità, salvo casi estremi subito verificabili dagli atti, non presenti nel caso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile. Restano confermate le statuizioni civili e la sanzione penale già inflitta (multa di euro 500 e relative statuizioni favore della parte civile).
Norme richiamate
Norma impiegata per qualificare penalmente la condotta consistente nell'aver impedito l'accesso ai veicoli della parte civile mediante la collocazione di un dissuasore e la saldatura del perno del cancello; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie contestata.
art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai principi di valutazione della prova e all'onere delle parti: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito e ha escluso che la motivazione fosse carente o che si fosse fondato il convincimento su indizi irrilevanti.
Norma processuale riferita alle modalità di impugnazione e ai limiti della revisione in sede di legittimità; la Corte ha richiamato il divieto di rivalutazione puntuale degli elementi di fatto in Cassazione.
Richiamati nel quadro delle censure sulla prescrizione; la Corte ha evidenziato che nel giudizio di primo grado sono intervenute cause di sospensione del corso della prescrizione non contestate dal ricorrente, spostando la data di maturazione oltre la pronuncia d'appello.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che tale questione non potesse essere sollevata per la prima volta in Cassazione, salvo eccezioni quando il presupposto sia immediatamente rilevabile dagli atti, circostanza non verificata nel caso.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con l. n. 176 del 2020
Norma che disciplina la trattazione scritta del giudizio di cassazione; il procedimento si è svolto con le conclusioni depositate per iscritto secondo questa previsione.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera e puntuale del merito probatorio: se la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado (doppia conforme) il ricorrente deve dimostrare un macroscopico ed evidente travisamento della prova per ottenere l'ammissione del motivo.
- La motivazione dell'organo di merito è adeguata quando, anche con valutazione globale, spiega le ragioni del convincimento e dà conto dei fatti decisivi: il giudice di legittimità non è tenuto a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive.
- Le questioni di prescrizione richiedono che il ricorrente contesti specificamente le cause sospensive o interruttive rilevate dal giudice; omettere la contestazione rende inefficace l'argomento in Cassazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) di norma non può essere proposta per la prima volta in Cassazione se già vigente al tempo della sentenza di appello, salvo che i presupposti siano immediatamente e inequivocabilmente riscontrabili negli atti senza necessità di ulteriori accertamenti.
- Le censure generiche di mancata motivazione o inattendibilità di una testimonianza sono inidonee in sede di legittimità se non accompagnate da specifiche, concrete indicazioni di errori logici o travisamenti probatori.
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