Cassazione Penale, Sentenza n. 46568/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione formato da quattro motivi: 1) vizio di motivazione per la ritenuta equipollenza delle condotte di Zedda e Tusa; il difensore sostiene che il perito aveva indicato la responsabilità primaria di Tusa e che la condotta di Zedda non sarebbe stata causalmente rilevante; 2) vizio di motivazione relativo alla prevedibilità della condotta di Tusa e al legittimo affidamento di Zedda, prospettando che Zedda aveva percepito la bassa velocità e il lento avvicinarsi di Tusa allo stop e quindi non poteva prevedere che Tusa non si sarebbe fermato; 3) censura sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento o sull'applicazione massima delle attenuanti generiche e della diminuzione prevista dall'art. 589-bis comma 7 cod. pen.; 4) vizio di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente per 3 anni), lamentando mancata applicazione dei parametri del Codice della Strada.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto: il primo motivo generico e reiterativo, privo di specifico confronto con la motivazione impugnata; la Corte d'Appello aveva perfettamente aderito alla consulenza tecnica del perito (Ing. Stefanio Marcialis) che stimò le velocità antecedenti all'urto in 30 km/h per la Fiat Doblò condotta da Tusa e 90 km/h per l'Opel Corsa condotta da Zedda, escludendo che Tusa si fosse fermato allo stop; sussistenza di nesso di concausalità tra le condotte dei due conducenti, poiché la condotta alternativa lecita (rispetto dei limiti di velocità da parte di Zedda o il rispetto dello stop da parte di Tusa) avrebbe evitato l'evento letale; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la condotta di Tusa era prevedibile alla luce degli elementi processuali; il terzo e quarto motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e comunque infondati: la Corte aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., aveva riconosciuto la riduzione ex art. 589-bis comma 7 nella misura di un terzo e aveva motivato la congruità della sospensione della patente (anni tre) richiamando i criteri dell'art. 218 comma 2 del Codice della Strada. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. In sostanza la sentenza d'appello che confermava la condanna per gli artt. 113 e 589 cod. pen. (omicidio colposo e concorso) con pena di 1 anno e 4 mesi e la sanzione accessoria della sospensione della patente per anni tre è stata confermata.
Norme richiamate
Riferimento alla responsabilità concorrente nel reato: applicato nell'ambito della ricostruzione di responsabilità congiunta dei due conducenti coinvolti nel sinistro
Norma sull'omicidio colposo: la condotta colposa dei conducenti è stata ritenuta concausale dell'evento mortale e ha formato il fondamento della condanna
Codice Penale, art. 589-bis comma 7
Prevede una diminuzione di pena per specifiche ipotesi colpose; la Corte ha riconosciuto la riduzione nella misura di un terzo ma ha escluso l'applicazione massima invocata dal ricorrente
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente applicato i criteri e motivato la scelta della misura della pena, lasciando ampia discrezionalità al giudice
Codice della Strada, art. 218 comma 2
Criteri per la determinazione della durata della sospensione della patente: la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di valutare entità del danno, gravità della violazione e pericolo della ulteriore circolazione e ha ritenuto congrua la durata di anni tre
Massime di principio
- La concausalità tra condotte diverse è riconosciuta se l'eliminazione di una qualsiasi delle condotte colpose avrebbe potuto impedire l'evento; non è necessaria la prevalenza assoluta di una condotta sull'altra
- La prevedibilità della condotta altrui limita il principio di legittimo affidamento: il conducente risponde anche per il comportamento imprudente altrui se tale comportamento rientra nel limite della prevedibilità dato il contesto
- I motivi di cassazione generici o meramente reiterativi della doglianza di merito, senza confronto puntuale con la motivazione impugnata, sono inammissibili
- La determinazione della pena e l'applicazione/negazione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo il difetto di motivazione o l'arbitrarietà manifesta
- Per la quantificazione di sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione patente) il giudice deve richiamare e valutare i criteri del Codice della Strada (art. 218 comma 2); la mancata specificazione non motivata può rendere il provvedimento impugnabile
- Per contestare efficacemente una consulenza tecnica in sede di cassazione è necessario un motivo specifico che indichi i punti concreti di contrasto con la motivazione e con gli elementi probatori, non semplici affermazioni apodittiche
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