Sentenza del 28/12/2015 n. 5657 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Ricorso - Notifica - Ufficio territorialmente incompetente - Inammissibilità del ricorso - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato parzialmente una cartella esattoriale derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione Modello 770/08, contestando il recupero di una ritenuta d'acconto di 1.350 euro che risultava in realtà versata il 16 febbraio 2007. Ha invece riconosciuto l'omesso versamento relativo alla scadenza del 16 agosto 2007. L'Ufficio ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché notificato alla Direzione Provinciale II di Milano anziché alla Direzione Provinciale I, competente per l'atto, sostenendo inoltre che l'eventuale errore dichiarativo avrebbe dovuto essere corretto tramite dichiarazione integrativa.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando il recupero relativo al versamento del 16 febbraio 2007 e confermando quello relativo al versamento omesso del 16 agosto 2007. In appello, la Commissione ha rigettato integralmente le doglianze dell'Ufficio: la notifica a un ufficio territorialmente diverso dell'Agenzia delle Entrate non ha determinato né nullità né decadenza, poiché l'Agenzia ha carattere soggettivamente unitario e le cause di inammissibilità sono tassative. È stato inoltre escluso che la contribuente avesse commesso un errore nella dichiarazione, rilevandosi al più una possibile omissione nel modello F24 circa il mese di riferimento, mai contestata dall'Amministrazione. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, dal quale era derivata la cartella impugnata.
Art. 93 del codice di procedura civile
Richiamato dalla contribuente per chiedere la distrazione delle spese in favore del difensore; la richiesta non ha prodotto effetti pratici perché le spese sono state compensate.
Sentenza della Corte di cassazione n. 4551 del 6 marzo 2015
La notifica da parte del contribuente dell'atto di impugnazione presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate non territorialmente competente, perché diverso da quello che aveva emesso l'atto impositivo, non comporta né nullità né decadenza dell'impugnazione.
La notificazione a un diverso ufficio dell'Agenzia delle Entrate resta valida in ragione dell'unitarietà soggettiva dell'Agenzia, della tassatività delle cause di inammissibilità e del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- La notifica di un ricorso tributario a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate diverso da quello che ha emesso l'atto non comporta automaticamente inammissibilità, nullità o decadenza, purché l'atto sia comunque indirizzato all'Agenzia quale soggetto unitario.
- Le cause di inammissibilità del ricorso devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere ampliate sulla base di mere irregolarità organizzative o territoriali interne all'Amministrazione.
- L'errore nella compilazione o nell'imputazione di un versamento deve essere valutato sulla base della documentazione concreta, come il modello F24 e la data effettiva del pagamento; non è sufficiente presumere un errore dichiarativo per imporre una dichiarazione integrativa.
- Se il contribuente dimostra di aver effettuato tempestivamente il pagamento corretto, il recupero d'imposta non può essere mantenuto solo perché il versamento è stato imputato dall'Amministrazione a un periodo diverso.
- Il riconoscimento di una parte dell'omesso versamento non impedisce di contestare validamente le altre componenti della cartella, purché siano specificamente documentate e provate.
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