Sentenza del 29/12/2015 n. 5665 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Accertamento con adesione - Requisiti ai fini del perfezionamento - Versamento della somma dovuta - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che l'accertamento con adesione si perfeziona soltanto con il tempestivo versamento della somma dovuta. In assenza del pagamento, l'accordo non produce effetti, anche se l'atto è stato sottoscritto e contiene l'indicazione delle imposte e degli accessori.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda i requisiti necessari per il perfezionamento dell'accertamento con adesione. L'accordo deve indicare con chiarezza la maggiore imposta liquidata e i relativi accessori dovuti dal contribuente. Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 218/1997, il contribuente deve effettuare il versamento esatto delle somme dovute entro il termine stabilito. Tale pagamento costituisce una condizione essenziale per l'esistenza e l'efficacia dell'accordo; la mera sottoscrizione dell'atto o altri adempimenti non possono sostituirlo.
Norme richiamate
L'atto di accertamento si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il termine stabilito.
Il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute è una condizione essenziale, non sostituibile da altri atti o comportamenti, per il perfezionamento e l'efficacia dell'accertamento con adesione.
Massime di principio
- Negli istituti deflativi del contenzioso tributario, la sottoscrizione dell'accordo non è necessariamente sufficiente: occorre verificare gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge.
- Quando la norma prevede il versamento come condizione di perfezionamento, il pagamento deve essere effettuato per l'importo corretto e entro il termine previsto; in caso contrario, l'accordo può restare privo di efficacia.
- L'atto deve identificare chiaramente l'imposta, gli accessori e le somme complessivamente dovute, così da consentire al contribuente di adempiere in modo puntuale.
- La presentazione di istanze, la sottoscrizione dell'atto o altri comportamenti concludenti non sostituiscono il pagamento quando questo è previsto come condizione essenziale dalla normativa.
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