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Sentenza

Sentenza del 28/12/2015 n. 5661 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Accertamento mediante studi di settore - Divieto di praesumptio de praesumpto - Fattispecie - Tassista - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento induttivo è stato ritenuto illegittimo. La congruità del contribuente agli studi di settore non può essere superata dall'Amministrazione mediante semplici elaborazioni presuntive basate sui consumi di carburante e sulla percorrenza media delle corse, in assenza di concreti elementi dimostrativi dell'evasione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione ha contestato al tassista maggiori ricavi non dichiarati, ritenendo incongrua la percorrenza chilometrica indicata negli studi di settore sulla base dei costi sostenuti per il carburante. Da tale presunta maggiore percorrenza ha poi dedotto l'esistenza di corse non contabilizzate, calcolando i maggiori ricavi dividendo i chilometri ritenuti percorsi per la percorrenza media di una corsa. Il ragionamento è stato considerato una praesumptio de praesumpto, perché fondato su una presunzione priva di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.

Norme richiamate

  • Principio generale delle presunzioni semplici

    Elementi gravi, precisi e concordanti

    L'accertamento fondato su presunzioni deve poggiare su elementi oggettivi, attendibili e convergenti. Non è sufficiente costruire una presunzione basandosi esclusivamente su un'altra presunzione non adeguatamente provata.

  • Divieto di praesumptio de praesumpto

    Non è legittimo dedurre l'esistenza di ricavi non dichiarati partendo da una presunta maggiore percorrenza chilometrica e ricavando da essa, tramite una seconda elaborazione presuntiva, un determinato numero di corse e di ricavi occultati.

  • Studi di settore

    La congruità agli studi di settore costituisce un elemento favorevole al contribuente, che può essere superato solo mediante ulteriori elementi concreti e qualificati idonei a dimostrare l'inattendibilità dei dati dichiarati.

Massime di principio

  • Un accertamento induttivo non può fondarsi su una catena di supposizioni: ogni passaggio del ragionamento deve essere sostenuto da dati oggettivi e verificabili.
  • La congruità agli studi di settore non rende il contribuente intoccabile, ma impone all'Amministrazione un onere probatorio più solido e specifico per dimostrare l'evasione.
  • I consumi di carburante, da soli, non dimostrano necessariamente un determinato numero di corse o un preciso ammontare di ricavi non dichiarati, perché possono dipendere da molteplici fattori.
  • Per contestare ricavi occultati occorrono elementi ulteriori, come documentazione commerciale, dati esterni coerenti, anomalie contabili specifiche o altri indizi gravi, precisi e concordanti.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di prova autonoma dei presupposti utilizzati e la presenza di un calcolo meramente teorico o basato su presunzioni successive.

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