Sentenza del 28/12/2015 n. 5661 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Accertamento mediante studi di settore - Divieto di praesumptio de praesumpto - Fattispecie - Tassista - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento induttivo è stato ritenuto illegittimo. La congruità del contribuente agli studi di settore non può essere superata dall'Amministrazione mediante semplici elaborazioni presuntive basate sui consumi di carburante e sulla percorrenza media delle corse, in assenza di concreti elementi dimostrativi dell'evasione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha contestato al tassista maggiori ricavi non dichiarati, ritenendo incongrua la percorrenza chilometrica indicata negli studi di settore sulla base dei costi sostenuti per il carburante. Da tale presunta maggiore percorrenza ha poi dedotto l'esistenza di corse non contabilizzate, calcolando i maggiori ricavi dividendo i chilometri ritenuti percorsi per la percorrenza media di una corsa. Il ragionamento è stato considerato una praesumptio de praesumpto, perché fondato su una presunzione priva di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
Norme richiamate
Principio generale delle presunzioni semplici
Elementi gravi, precisi e concordanti
L'accertamento fondato su presunzioni deve poggiare su elementi oggettivi, attendibili e convergenti. Non è sufficiente costruire una presunzione basandosi esclusivamente su un'altra presunzione non adeguatamente provata.
Divieto di praesumptio de praesumpto
Non è legittimo dedurre l'esistenza di ricavi non dichiarati partendo da una presunta maggiore percorrenza chilometrica e ricavando da essa, tramite una seconda elaborazione presuntiva, un determinato numero di corse e di ricavi occultati.
Studi di settore
La congruità agli studi di settore costituisce un elemento favorevole al contribuente, che può essere superato solo mediante ulteriori elementi concreti e qualificati idonei a dimostrare l'inattendibilità dei dati dichiarati.
Massime di principio
- Un accertamento induttivo non può fondarsi su una catena di supposizioni: ogni passaggio del ragionamento deve essere sostenuto da dati oggettivi e verificabili.
- La congruità agli studi di settore non rende il contribuente intoccabile, ma impone all'Amministrazione un onere probatorio più solido e specifico per dimostrare l'evasione.
- I consumi di carburante, da soli, non dimostrano necessariamente un determinato numero di corse o un preciso ammontare di ricavi non dichiarati, perché possono dipendere da molteplici fattori.
- Per contestare ricavi occultati occorrono elementi ulteriori, come documentazione commerciale, dati esterni coerenti, anomalie contabili specifiche o altri indizi gravi, precisi e concordanti.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di prova autonoma dei presupposti utilizzati e la presenza di un calcolo meramente teorico o basato su presunzioni successive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 dic 2015Sentenza del 28/12/2015 n. 5657 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 28 dic 2015Sentenza del 28/12/2015 n. 7101 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 28 dic 2015Sentenza del 28/12/2015 n. 10481 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 29 dic 2015Sentenza del 29/12/2015 n. 5666 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 29 dic 2015Sentenza del 29/12/2015 n. 5665 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 29 dic 2015Sentenza del 29/12/2015 n. 2879 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →