Sentenza del 28/12/2015 n. 10481 - Comm. Trib. Prov. Milano
Legittimo affidamento - Esclusione delle sole sanzioni - Interpello - Indicazioni dell'Amministrazione Finanziaria - Distinzione - Autoproduzione energia elettrica - Cessione ai consorziati - Esenzione accise - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’assoggettamento ad accisa dell’energia elettrica prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili e ceduta dal consorzio o dalla società consortile ai propri consorziati. Il ricorrente invocava inoltre il legittimo affidamento derivante da indicazioni dell’Amministrazione finanziaria e sosteneva che tali indicazioni, o eventualmente un interpello, impedissero il recupero dell’imposta. La questione centrale era stabilire se l’esenzione prevista per l’energia autoprodotta e consumata per uso proprio potesse estendersi anche all’energia trasferita a soggetti consorziati, giuridicamente distinti dal consorzio.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata confermata. L’esenzione dall’accisa prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995 riguarda esclusivamente l’energia elettrica autoprodotta e consumata direttamente dal consorzio o dall’impresa di autoproduzione per il proprio fabbisogno, non quella ceduta ai consorziati, che sono soggetti giuridicamente distinti. Il legittimo affidamento, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 212/2000, può escludere sanzioni, interessi e altri effetti accessori, ma non elimina l’obbligazione tributaria. Inoltre, solo una risposta diretta, esplicita e meditata a un formale interpello produce gli specifici effetti interdittivi previsti dall’art. 11; le mere indicazioni dell’Amministrazione possono al più tutelare il contribuente sul piano sanzionatorio e degli interessi.
Norme richiamate
Art. 10, commi 1 e 2, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il legittimo affidamento esclude le sanzioni, gli interessi e gli altri effetti accessori conseguenti all’inadempimento tributario, ma non incide sulla sussistenza dell’obbligazione tributaria.
L’affidamento tutelabile non cancella il tributo dovuto. Se il contribuente si è conformato a indicazioni dell’Amministrazione, può ottenere l’esclusione degli effetti sanzionatori e accessori, ma resta tenuto al pagamento dell’imposta.
Art. 11, legge n. 212/2000 (interpello)
Solo la proposizione diretta, esplicita e meditata costituisce risposta dell’Amministrazione ad un formale interpello.
Gli effetti propri dell’interpello richiedono una richiesta formale e una risposta specifica dell’Amministrazione. Comunicazioni generiche, prassi o indicazioni contenute in altri atti non sono automaticamente equiparabili a una risposta vincolante a un interpello.
Art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
Esenzione dall’accisa per l’energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili e consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
L’esenzione è limitata all’energia autoprodotta e consumata direttamente dall’impresa o dal consorzio per il proprio uso. Non si estende all’energia ceduta a consorziati che costituiscono soggetti giuridicamente distinti.
Cass. n. 5934/2015
Conferma che il legittimo affidamento incide sugli aspetti sanzionatori e accessori, non sull’esistenza del debito d’imposta.
Cass. n. 22529/2008
Richiamata a sostegno della distinzione tra energia consumata direttamente dal soggetto autoproduttore ed energia ceduta a soggetti diversi.
Cass. n. 8393/2014
Conferma che l’esenzione dall’accisa non si applica all’energia trasferita dal consorzio ai consorziati, essendo questi ultimi persone giuridiche distinte.
Massime di principio
- Il legittimo affidamento non rende lecito un comportamento fiscalmente errato e, di regola, non elimina l’imposta dovuta; può invece neutralizzare sanzioni, interessi o altri effetti accessori quando il contribuente abbia seguito indicazioni attendibili dell’Amministrazione.
- Per beneficiare degli effetti specifici dell’interpello è necessario che vi sia una richiesta formale e una risposta espressa, riferita direttamente al caso prospettato. Le indicazioni generiche o contenute in atti amministrativi diversi possono avere una tutela più limitata.
- Le agevolazioni e le esenzioni fiscali devono essere interpretate secondo i presupposti stabiliti dalla norma. Se l’esenzione riguarda l’autoconsumo, non si estende automaticamente a cessioni o forniture verso soggetti giuridicamente distinti, anche se appartenenti al medesimo consorzio o gruppo.
- Nei rapporti consortili occorre distinguere il soggetto che produce o acquista l’energia dal soggetto che la consuma: la comunanza organizzativa o economica non elimina l’autonomia giuridica dei consorziati.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare puntualmente la natura delle indicazioni ricevute dall’Amministrazione e verificare se esse costituiscano realmente una risposta a interpello oppure soltanto una prassi o un orientamento, poiché da tale distinzione dipendono gli effetti della tutela.
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