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Sentenza

Sentenza del 29/12/2015 n. 5666 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Accertamento sintetico - Redditometro - Motivazione dell'avviso di accertamento - Motivazione specifica - Necessità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità dell'accertamento sostenendo che l'avviso avrebbe dovuto indicare in modo specifico e dettagliato i criteri concretamente utilizzati per determinare, tramite redditometro, le singole poste di reddito presunto e il maggior imponibile rispetto a quello dichiarato.

La decisione

La sentenza ha escluso la necessità di una motivazione specifica sui criteri applicati per quantificare analiticamente le poste di reddito determinate con il redditometro, quando l'accertamento si fonda su circostanze ed elementi certi e incontestati, idonei a evidenziare un reddito superiore a quello dichiarato. L'entità del maggior reddito può essere ricostruita mediante parametri indiziari fissati in via generale, secondo una deduzione logica e i comuni canoni di regolarità causale. Ne consegue che la censura del contribuente non è stata accolta e l'Amministrazione finanziaria è risultata vittoriosa.

Norme richiamate

  • Art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente all'Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito complessivo quando circostanze ed elementi certi evidenziano un reddito superiore a quello dichiarato o ricostruibile analiticamente. I dati devono essere certi quanto all'esistenza del maggior reddito, mentre la sua quantificazione può avvenire tramite parametri indiziari e redditometrici.

  • Art. 3, secondo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241

    In presenza di parametri fissati in via generale, non è necessario motivare specificamente ogni criterio concreto utilizzato per la quantificazione, poiché tali criteri sono predeterminati e conoscibili.

  • Cassazione n. 327/2006

    È richiamata come precedente conforme al principio secondo cui, quando l'accertamento sintetico si fonda su dati certi e parametri generali, non occorre una motivazione analitica sui singoli passaggi della quantificazione redditometrica.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di elementi e circostanze certi da cui emerga una capacità contributiva superiore a quella dichiarata.
  • Una volta verificata la certezza dei fatti-indice, la quantificazione del reddito può essere effettuata mediante parametri presuntivi o redditometrici predeterminati, senza la necessità di spiegare dettagliatamente ogni singola posta.
  • La motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di comprendere i fatti posti a fondamento della pretesa, ma non deve necessariamente illustrare in modo analitico criteri generali già stabiliti dalla legge o da provvedimenti applicativi.
  • Il contribuente può comunque contestare la certezza, la riferibilità o l'effettiva disponibilità dei beni e delle spese utilizzati come indici di capacità reddituale, nonché fornire prova contraria circa l'origine delle risorse impiegate.

Testo integrale

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