Cassazione Civile, Ordinanza n. 23273/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
Una società fornitrice di energia aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di forniture elettriche relative a un contratto di somministrazione. L'altra società proponeva opposizione sostenendo che il rapporto fosse cessato e che fossero state comunque emesse fatture non dovute, alcune già stornate. Nel giudizio di opposizione la creditrice spiegava che le fatture riguardavano conguagli di consumi di periodi precedenti e, dopo ulteriori ricalcoli ricevuti dal distributore, chiedeva di depositare una nuova fattura emessa in corso di causa per il conteggio finale; il deposito veniva però negato perché ritenuto ampliativo dell'oggetto del giudizio. Successivamente, nei termini ex art. 183 c.p.c., la creditrice precisava la domanda chiedendo il pagamento dell'importo indicato nella nuova fattura. Il tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo inammissibili le domande riconvenzionali dell'opposta. La corte d'appello confermava, qualificando la pretesa sulla nuova fattura come domanda nuova e non come mera modifica della domanda originaria. Con il ricorso per cassazione la creditrice deduceva violazione degli artt. 112, 167, 183 e 645 c.p.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sostenendo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto può modificare la domanda, se connessa alla vicenda sostanziale già dedotta, e che la pretesa era solo una precisazione dell'importo originariamente richiesto, non una domanda autonoma; la controparte insisteva invece sulla novità e tardività della domanda e sulla regola secondo cui solo l'opponente può proporre riconvenzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la controversia non dovesse essere risolta in termini di ammissibilità di una riconvenzionale dell'opposto, ma di modifica della domanda originaria. Ha affermato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto può precisare o modificare la domanda anche quanto a petitum e causa petendi, purché la domanda resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e sia rispettato il termine di preclusione dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. Poiché la nuova fattura costituiva, nel caso concreto, una puntualizzazione dell'ammontare del medesimo credito relativo allo stesso rapporto di somministrazione e allo stesso arco temporale già azionato, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle preclusioni difensive e assertive
la modifica della domanda è ammessa nei limiti e nei termini di preclusione previsti da questa disposizione
il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è qualificato come ordinario giudizio di cognizione, non come impugnazione o actio nullitatis
citato con riferimento alla condanna per responsabilità processuale aggravata pronunciata in appello
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente per lamentare disparità di trattamento tra azione ordinaria e procedimento monitorio
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di difesa e del pieno dispiegarsi del contraddittorio
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del principio del giusto processo e della ragionevole durata
citato nel richiamo alla giurisprudenza sulle modifiche della domanda nei limiti dell'art. 183 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto non è vincolato in modo rigido alla sola domanda proposta nel ricorso monitorio: può modificare o precisare la domanda, anche nei suoi elementi oggettivi, purché la nuova pretesa resti collegata alla medesima vicenda sostanziale e sia esercitata entro le preclusioni processuali.
- La qualificazione della domanda come "nuova" non dipende soltanto dal fatto che sia supportata da un documento diverso o successivo, ma dalla effettiva estraneità della pretesa rispetto al rapporto dedotto e dall'eventuale pregiudizio al contraddittorio o all'allungamento dei tempi processuali.
- Nel procedimento monitorio oppositivo, la pretesa del creditore va valutata secondo la natura di giudizio pieno di cognizione: il giudice deve accertare l'esistenza del credito sostanziale, consentendo l'adeguamento della domanda quando questo serva a definire compiutamente il rapporto controverso senza compromettere le difese avversarie.
- La possibilità di modificare la domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo evita una irragionevole disparità di trattamento rispetto all'azione ordinaria e impedisce che la parte debba promuovere un nuovo giudizio per far valere il medesimo credito solo perché l'importo è stato successivamente rideterminato.
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