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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28935/2025 del 02/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (risparmiatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto che chiedeva a Poste Italiane il pagamento della metà del saldo di un libretto postale nominativo cointestato con la madre deceduta. Poste Italiane proponeva opposizione sostenendo di avere legittimamente rifiutato il rimborso dopo l’opposizione formale di una coerede della cointestataria defunta, richiamando la disciplina speciale dei libretti postali e le norme previgenti per i rapporti anteriori alla riforma. La Corte d’appello, riformando il primo giudice, aveva invece ritenuto applicabile la disciplina introdotta dal D.M. 6 giugno 2002 e, in base ai principi sulle obbligazioni solidali, aveva riconosciuto la legittimazione del cointestatario superstite a ottenere almeno la propria quota. In Cassazione Poste Italiane deduceva tre motivi: 1) errata individuazione della legge applicabile ratione temporis, sostenendo che il rapporto fosse sorto nel 1991 e quindi regolato dalla disciplina previgente; 2) violazione delle norme che consentivano l’opposizione al rimborso e imponevano la sospensione dei pagamenti in presenza di contestazioni tra coeredi o cointestatari; 3) errata applicazione della nuova disciplina del D.M. 6 giugno 2002 e degli artt. 1298 e 1295 c.c., sostenendo che il decesso della cointestataria e l’opposizione dell’erede impedissero ogni pagamento, anche parziale, senza previa definizione dei diritti ereditari.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’accertamento che il rapporto era sorto nel 2003 e quindi era regolato dalla disciplina post-riforma; tale accertamento non era stato specificamente censurato ed era ormai coperto da giudicato interno. Ha invece esaminato il terzo motivo e lo ha ritenuto infondato: ha interpretato l’art. 8 del D.M. 6 giugno 2002 nel senso che la formula relativa agli "atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario" si riferisce alla legittimazione alla riscossione, non alla titolarità sostanziale del credito. Ne consegue che il cointestatario superstite, specie in presenza di clausola di pari facoltà di rimborso, è legittimato a chiedere il pagamento dell’intera somma o, quantomeno, della propria quota presunta ex art. 1298 c.c.; le contestazioni degli eredi attengono ai rapporti interni e non paralizzano il rimborso nei confronti del cointestatario legittimato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizioni sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per censurare violazioni di legge nei tre motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. 284/1999

    Disposizione transitoria richiamata dalla ricorrente per sostenere la perdurante applicazione della disciplina previgente ai rapporti già in essere.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 284/1999

    Norma che delega la fissazione delle caratteristiche e condizioni dei libretti di risparmio postale mediante decreto ministeriale.

  • artt. 10 e 13 D.M. 6 giugno 2002

    Richiamati per l’abrogazione della disciplina previgente e l’entrata in vigore della nuova disciplina dei libretti postali.

  • art. 157 D.P.R. 156/1973

    Previgente norma che consentiva l’opposizione al rimborso, anche da parte di coeredi e di cointestatari.

  • artt. 177, 180, 184 e 187 D.P.R. 256/1989

    Disposizioni di esecuzione della disciplina previgente che imponevano la sospensione dei rimborsi in caso di opposizione e, in alcune ipotesi, la quietanza di tutti gli aventi diritto.

  • art. 8 D.M. 6 giugno 2002

    La Corte lo interpreta come norma che disciplina la legittimazione alla riscossione dei libretti cointestati, consentendo il pagamento al singolo intestatario separatamente e limitando il rifiuto del pagamento ai soli casi in cui da atti notificati risulti che nessun intestatario sia più legittimato alla riscossione.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato per affermare che, quando più creditori hanno diritto a chiedere l’intero adempimento, il pagamento a uno libera il debitore verso tutti.

  • art. 1295 c.c.

    Applicato per affermare che, alla morte di uno dei concreditori in solidarietà attiva, il credito si divide fra gli eredi in proporzione delle quote nei rapporti interni.

  • art. 1298, comma 2, c.c.

    Richiamato per la presunzione di uguali quote nei rapporti interni tra creditori solidali, salvo prova contraria.

  • art. 1854 c.c.

    Evocato per distinguere i rapporti con la banca/depositario dai rapporti interni tra cointestatari.

Massime di principio

  • Nella cointestazione di un libretto postale, va distinto il piano della titolarità sostanziale del credito da quello della legittimazione alla riscossione: il primo attiene ai rapporti interni tra cointestatari ed eredi, il secondo al rapporto con il depositario.
  • La disciplina speciale del risparmio postale, ove non preveda più una vera opposizione al rimborso da parte degli eredi del cointestatario, non può essere letta come strumento di tutela degli eredi, ma solo come limite alla responsabilità del depositario nei casi in cui il pagamento non sia più liberatorio.
  • L’espressione normativa che esclude il pagamento quando da atti notificati risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario va intesa in senso riferito alla legittimazione alla riscossione, non alla proprietà interna del credito.
  • In presenza di clausola di pari facoltà di rimborso, il cointestatario superstite conserva la legittimazione a chiedere il pagamento al depositario, fermo restando che le eventuali pretese degli eredi del cointestatario defunto si fanno valere nei rapporti interni.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve aggredire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se censura un fatto o una qualificazione giuridica diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimentoMoraObbligazioni solidali
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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